L’Agenzia delle entrate conferma che il contribuente non perde il diritto ad usufruire delle detrazioni fiscali su ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico nel caso in cui effettui il pagamento di tali interventi con un bonifico ordinario, anziché con un bonifico specifico (c.d. bonifico “parlante”).
Ciò viene precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 7 aprile 2017 n. 8/E, in linea con la precedente circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 che detta chiarimenti per le ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico “parlante”, necessario ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale.
Come noto l’errata compilazione del bonifico utilizzato per il pagamento degli interventi di ristrutturazione edilizie e risparmio energetico pregiudica il rispetto dell’obbligo di operare la ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai soggetti beneficiari. A riguardo l’Amministrazione finanziaria ha precisato che proprio per questo aspetto, in generale, laddove è possibile, occorre ripetere il pagamento con bonifico corretto (cfr. risoluzione n. 55/E del 2012).
Il mancato assoggettamento a ritenuta delle somme deve essere legato esclusivamente a situazioni “peculiari” quali l’errata compilazione del bonifico. In sostanza l’Agenzia delle entrate ha voluto limitare la possibilità di utilizzare l’apertura a favore dei contribuenti, per escludere sistematicamente l’applicazione della ritenuta sui bonifici parlanti.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate consente ai contribuenti, nelle ipotesi di errori nella compilazione dell’apposito bonifico, di fruire del beneficio fiscale ma solo “a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa”.