C. 3258 Minardo, 

C. 3337 Cancelleri   C. 3725 Basso

 

Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata

 

Relatore:

Senaldi (PD)

COMMISSIONE X ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

Nella seduta del 25 maggio, il Pres. Epifani ha informato che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3807 Ricciatti, recante «Disciplina dell’attività di ristorazione e ricettiva in abitazione privata» che verte su materia identica a quella delle proposte di legge in titolo.

 

Il relatore Senaldi  ha illustrato il provvedimento:

L’articolo 1 indica nella valorizzazione della produzione enogastronomica,   della cultura del cibo di qualità  e dei di prodotti tipici del territorio dove si svolge l’attività di home restaurant . 

– L’articolo 2 definisce l’attività di home restaurant come attività di erogazione di alimenti preparati da persone all’interno dell’abitazione principale. 

– L’articolo 3 indica che per l’attività di home restaurant è richiesto l’assenso dell’assemblea condominiale  o, in caso di locazione, del proprietario dell’unità immobiliare.

– L’articolo 4 dispone che per tale attività si deve inviare comunicazione scritta al comune e all’azienda sanitaria locale competenti.  L’avvio dell’attività è soggetto alla dichiarazione dell’idoneità dell’unità immobiliare. 

L’articolo 5 definisce l’attività di home restaurant quale:

–        «attività saltuaria» qualora non superi gli 8 eventi mensili e a 36 eventi annuali, con incassi pari a 5 mila euro annui.

–        «abituale ma non organizzata» quando supera una delle condizioni dell’attività saltuaria;

–        «abituale e organizzata» se si va oltre  22 eventi mensili e le somme versate dagli ospiti superano il limite di 40 mila euro l’anno.

– L’articolo 6  prevede che gli immobili adibiti all’attività di home restaurant devono possedere i requisiti igienico-sanitari e, a tale scopo, sono soggetti a verifiche trimestrali.

– L’articolo 7 prevede la sottoscrizione di una polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi e che il corrispettivo relativo alla somministrazione di pasti e bevande deve avvenire esclusivamente con carte di credito o bancomat.

 
Infine il relatore ha confermato che il testo illustrato sarà esaminato insieme agli altri  in sede di Comitato ristretto ai fini dell’elaborazione di un testo unificato.