Con una recente sentenza il massimo Organo della Giustizia Amministrativa ha dato una serie di chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 9 del DM 1444/1968.

Come noto detta norma stabilisce che, nei nuovi edifici, deve esserci una distanza minima di 10 metritra pareti finestrate e le pareti degli edifici antistanti.

Secondo la pronuncia allegata la disposizione richiamata «ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza;» ma «riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi: Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2016 n. 3522) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse.»

Però «il limite inderogabile di distanza ad un immobile prodotto da ricostruzione di un altro preesistente (come nel caso di specie)» non può essere applicato nel caso di demolizione e ricostruzione, in quanto, altrimenti «da un lato, l’immobile … non potrebbe essere demolito e ricostruito, se non “arretrando” rispetto all’allineamento preesistente (con conseguente possibile perdita di volume e realizzandosi, quindi, un improprio “effetto espropriativo” del D.M. n. 1444/1968);»

«Appare, dunque, evidente come la previsione del limite inderogabile di distanza riguarda immobili o parti di essi costruiti (anche in sopra elevazione) “per la prima volta” (con riferimento al volume e alla sagoma preesistente), ma non può riguardare immobili che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili preesistenti con successiva ricostruzione  … .»

E ciò senza considerare la riconducibilità dell’intervento in questione nell’ambito della ristrutturazione edilizia e non nel concetto di «“nuova costruzione”, utilizzato ai sensi del DPR n. 380/2001 per verificare la compatibilità dell’intervento con le disposizioni urbanistiche sopravvenute (e che non sarebbero invece applicabili in caso di edifici preesistenti oggetto di interventi diversamente qualificabili), ovvero per renderlo assoggettabile a permesso di costruire» che peraltro «non esplica effetti ai fini dell’applicabilità dell’art. 9 DM n. 1444/1968».

Si può comunque dedurre che è vietato superare le distanze preesistenti, anche se inferiori ai limiti di legge.