Il decreto Aiuti quater ha introdotto la possibilità di fruire in 10 quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, anche avvalendosi dei soggetti intermediari, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia.

Resta confermato che la quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

È appena il caso di sottolineare che la norma si riferisce a tutti quei crediti per i quali alla data del 31 ottobre 2022:

  • il fornitore che ha riconosciuto uno sconto in fattura (impresa edile, degli impianti o dei serramenti), maturando il diritto di beneficiare del relativo credito in 4/5 anni;
  • il soggetto cessionario del credito (sia esso acquistato dall’impresa edile che ha riconosciuto lo sconto sia esso acquistato direttamente dal soggetto che ha eseguito i lavori o da un precedente acquirente), ha acquisito il diritto a beneficiarne per 4/5 anni.

È evidente che l’obiettivo della norma è quello di evitare sia alle imprese fornitrici sia ai soggetti cessionari dei crediti che hanno calcolato male la loro capienza fiscale annuale, di non perdere parte del credito maturato, riducendo la quota utilizzabile ogni anno allungandone il periodo di fruibilità.

In questa scelta occorre prestare attenzione al fatto che nel primo caso (impresa fornitrice che ha riconosciuto lo sconto in fattura), una volta allungato il periodo di fruibilità del credito, se trova successivamente un soggetto disposto ad acquisire tutto l’ammontare del credito, dovrà considerare che il corrispettivo ottenuto in cambio si ridurrà anche notevolmente.

In questa scelta si deve anche considerare che sussiste la possibilità di cedere i crediti per la singola quota di essi fruibile nell’anno, qualora, ovviamente, si trovi il soggetto acquirente disposto a farlo. Pertanto, in questo caso, la scelta di allungare il lasso temporale della fruibilità dei crediti, nella sostanza, determinerebbe solamente una parcellizzazione dell’ammontare di credito utilizzabile in compensazione o cedibile con riferimento a ogni periodo d’imposta.