Il meccanismo del “reverse charge” trova applicazione, a decorrere dal 2 maggio 2016, anche per le cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop come disposto dall’articolo 17, comma 6, lettera c), del decreto IVA, a seguito della modifica operata dal D. Lgs. n. 24/2016, che dà attuazione alle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio del 22 luglio 2013.

A far luce sulle modifiche apportate al predetto articolo 17, comma 6, del decreto IVA è intervenuta in data odierna l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E, che individua le operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile, c.d. “reverse charge”.

Si assiste, infatti, alla riformulazione della lettera b) relativa alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni, che resta confermata nella sostanza, ma nella forma viene eliminato il riferimento ai “loro componenti e accessori”, per assenza dell’autorizzazione da parte degli organi comunitari.

Sempre per mancanza della suddetta autorizzazione sono abrogate le disposizioni contenute nelle lettere d) e d)-quinquies relative rispettivamente alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari.

Con riferimento alla modifica operata alla lettera c), comma 6, dell’articolo 17 del decreto IVA,  la presente circolare illustra nello specifico la logica alla base della modifica operata che risponde all’ esigenza di impedire la diffusione di fenomeni fraudolenti in settori particolarmente a rischio con l’applicazione del meccanismo del reverse charge.

Pertanto, l’ambito applicativo di tale disposizione prima limitato alle sole cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori è stato esteso alle cessioni di dispositivi a circuito integrato – come chiarito dalla circolare n. 59/E del 2010 e dalla risoluzione n. 36/E del 2011, fino a   comprendere le cessioni, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi delle console da gioco, tablet PC e laptop.

La circolare precisa che ai fini dell’individuazione dei predetti beni non rileva la denominazione commerciale ma, bensì, la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC).

Viene precisato, inoltre, che il meccanismo del reverse charge trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, in analogia a quanto detto nei sopra citati documenti di prassi e come di recente sottolineato per le vie brevi dalla CNA alla stessa Agenzia delle Entrate.

Altra precisazione riguarda la decorrenza dal momento che il reverse charge trova applicazione per le operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016 fino al 31 dicembre 2018, in quanto misura di carattere temporaneo.

La circolare precisa, infine, che sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dal contribuente e dunque non si procede all’applicazione delle sanzioni per le violazioni eventualmente commesse anteriormente alla data di emanazione del presente documento di prassi, riconoscendo una obiettiva incertezza sull’ambito di applicazione della norma.