Fino al 31 maggio stop alla trasmissione telematica dei corrispettivi

La sospensione degli adempimenti fiscali disposta dall’articolo 62 del D.L. n. 18/2020 si applica anche alla trasmissione telematica dei corrispettivi telematici, in una logica di massimo favore per i contribuenti.

E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 3 aprile 2020 n. 8/E che riconosce come eccezione, e dunque rientrante nella sospensione, il caso in cui, pur essendo regolarmente memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la trasmissione dei dati avviene in un momento successivo.

Ne deriva che rientra nella sospensione l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che, in vigenza del periodo transitorio, non utilizzano ancora il registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle Entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali.

Alla stessa stregua, possono rientrare nella sospensione i termini di 60 giorni previsti per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici, tenendo conto dell’oggettiva difficoltà del tecnico incaricato di rilevare nel periodo di emergenza covid-19 il dato presso il sistema master del distributore.

Altra precisazione di rilievo che, in caso di sospensione dell’attività economica, non è richiesta nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati.

Al riguardo la circolare precisa che “nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.