Con Decreto del 20 luglio del Ministero delle politiche agricole e forestali pubblicato in GU n 210 dell’8 settembre 2022 si provvede alla ripartizione dei fondi a sostegno della filiera apistica di cui al link:

DECRETO 20 luglio 2022 

In particolare, il decreto definisce i criteri e  le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica, pari ad  euro 7,75  milioni per  l’anno  2022,  previste dall’art. 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con  la finalita’ di attuare gli interventi di cui all’articolo 5,  comma  1, lettere d), i) ed l) della legge 24 dicembre 2004,  n.  313,  recante «Disciplina dell’apicoltura»

 i beneficiari

I beneficiari degli interventi sono:
a) gli apicoltori, in forma singola o associata che,  alla  data del  31  dicembre  2021,  sono  in  regola  con   gli   obblighi   di identificazione  degli  alveari  e  sono  registrati  in  Banca  dati nazionale  apistica  (BDN)  come   apicoltori   professionisti, che producono per la commercializzazione ed esercitano l’apicoltura sia in forma stanziale, sia praticando il nomadismo anche ai fini dell’attività di impollinazione;
b) i Centri di riferimento tecnico (CRT) di cui  allo  schema  di riferimento  per  la  programmazione  delle  iniziative  nel  settore apistico pubblicato dalla Rete rurale nazionale nel dicembre 2009.

gli interventi ammessi

Gli interventi ammissibili sono individuati tra quelli indicati dall’art. 5, comma 1, lettere d), i) e l), della  legge  24  dicembre 2004, n. 313, di seguito elencati:

a) sostegno delle forme  associative  di  livello  nazionale  tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;

b) incentivazione della pratica dell’impollinazione a mezzo di api;

c) incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo.

Per gli interventi di cui di cui alla lettera b), si  intendono le prestazioni rese dall’apicoltore che trasporta  i  propri  alveari presso agricoltori che ne richiedono il servizio di impollinazione di colture arboree o erbacee, anche da seme, in pieno campo o in coltura protetta.

Per quanto concerne l’attività di nomadismo di cui alla lettera c), si intende l’allevamento apistico non stanziale  che  prevede  lo spostamento degli alveari al fine di seguire le diverse fioriture che si succedono nel corso della stagione produttiva  anche  in  funzione delle  mutevoli  condizioni  climatiche  e  orografiche  dei  diversi territori.

Come presentare la domanda

Il Soggetto gestore AGEA eroga le risorse finanziarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) ripartendole tra i  soggetti  eleggibili, che hanno presentato domanda, in ragione del numero di alveari denunciati in BDN.
La domanda di finanziamento è indirizzata al Soggetto gestore, sulla base delle indicazioni fornite nel bando e nelle istruzioni operative dallo stesso redatte. 

In particolare, AGEA provvede alla:

a)  predisposizione della modulistica  nonché entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto (pertanto entro l’8 ottobre) all’emanazione delle istruzioni operative  per  la presentazione delle domande di partecipazione all’assegnazione dei  fondi  straordinari  per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 comma 1, lettere  b) e c) e per le procedure istruttorie e dei controlli;

b) ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente  nella domanda di finanziamento;

c) istruttoria e al controllo della conformità delle domande;

d) preparazione degli elenchi di liquidazione;

e) predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell’erogazione del finanziamento entro il 28 febbraio 2023.