Con Decreto direttoriale del 23 settembre 2022, decreto-direttoriale-23-settembre-2022 il MISE pubblica l’elenco delle imprese agricole ammesse al fondo per gli investimenti innovativi che hanno presentato istanza dal 23 maggio al 23 giugno 2022.

La prossima scadenza prevede che, ai sensi dell’art 6 del DD del 2 maggio 2022, le imprese presentino ad  INVITALIA, la richiesta di erogazione del contributo. 

Presentazione delle domande e richieste erogazione

  • le micro, piccole e medie imprese agricole 
  • potevano richiedere le agevolazioni del Fondo per gli investimenti innovativi 
  • relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Il Decreto Direttoriale del 2 maggio 2022, dd-mise-fondoagricolturainnovatica-2maggio contiene le modalità di presentazione delle istanze della misura che mette a disposizione 5 milioni di euro. 

Gli incentivi sano concessi:

  • nella forma di contributo a fondo perduto 
  • per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, 
  • che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.

Si sottolinea che il decreto di cui si tratta specifica:

  • le modalità di invio della domanda di contributo, che vanno presentate esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di domanda allegato al decreto, debitamente compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it a partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno 2022:
  • le modalità di richieste di erogazione del contributo, che vanno trasmesse ad Invitalia esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di richiesta di erogazione allegato al provvedimento, debitamente compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo: contributofia@pec.mise.gov.it  a seguito dell’integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023

Ricordiamo che il 14 ottobre 2021 era stato pubblicato in GU n 246 il Decreto 30 luglio 2021, decreto-fondo-innovativo-investimenti-impreseagricole recante le modalità attuative del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole (ex articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)

Sinteticamente si evidenzia che il fondo con una ha una dotazione di 5 milioni di euro si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole e le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo a fondo perduto:

  • nella misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili,
  • ovvero del 40 (quaranta) percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.

Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

beneficiari

Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:

  • essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
  • essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
  • avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

  • nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:

  • beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell’allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
  • beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:

  • essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
  • essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
  • essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:

  • essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
  • essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
  • essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
  • essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

  • relative a beni usati;
  • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  • ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.

L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.