Il Ministero della Salute nella circolare del 28 luglio 2017 riportata qui in basso dichiara:

Con riferimento al decreto di cui all’oggetto, n. 29 del 10 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.3.2017, ed agli oneri che dallo stesso scaturiscono per le imprese, per parte di competenza, sentito l’ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Con l’articolo 6 del predetto decreto è stata introdotta la previsione di un obbligo, per gli operatori del settore dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di cui al regolamento CE n. 2023/2006. La disposizione nasce dall’esigenza di creare un’anagrafica di settore e agevolare, di fatto, le attività di controllo, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme europee e nazionali in materia.

Infatti, i regolamenti CE nn. 882/2004 e 1935/2004 prevedono l’effettuazione del controllo ufficiale sui materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti anche per quanto riguarda l’applicazione del regolamento CE n. 2023/2006.

Alla luce di tali premesse, con l’articolo 6 del suddetto decreto è stato previsto che tutti gli operatori che effettuano attività di produzione, trasformazione, deposito e distribuzione di MOCA sono tenuti alla comunicazione di cui sopra.

Si fa presente, infine, che il distributore al consumatore finale e l’utilizzatore di MOCA, ossia colui che non opera alcuna trasformazione del prodotto ma si limita ad usarlo tal quale per la propria attività, sono stati esclusi dall’obbligo di comunicazione di cui sopra ( ovvero l’Operatore del Settore Alimentare).

Il secondo comma del medesimo articolo 6, prevede, inoltre, l’ipotesi in cui l’attività posta in essere dall’operatore – sia già soggetta a registrazione o a

riconoscimento, ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004 ed 853/2004, sancendo espressamente, nel caso di specie, per evitare un doppio processo di informazione, che la comunicazione possa essere contenuta direttamente nella SCIA che gli stessi sono tenuti a presentare, anche mediante un’integrazione della stessa.

Per adempiere all’obbligo di comunicazione, di cui al comma 1 del suddetto articolo 6, si allega, nuovamente, il modello condiviso con le regioni, per facilitare l’invio delle informazioni richieste. Si precisa, tuttavia, che eventuali comunicazioni già pervenute sotto altra forma saranno da ritenersi ugualmente valide. Si rappresenta, infine, che i termini per adempiere le disposizioni del decreto in oggetto scadranno il prossimo 31 luglio.

 

RICORDIAMO CHE

il D.lgs. 29/2017 è in vigore dal 2 aprile 2017 ed ha introdotto l’obbligo per gli operatori di produzione, trasformazione o distribuzione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, di comunicare all’autorità sanitaria attraverso la piattaforma SUAP competente, gli stabilimenti che eseguono tali attività, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’ attività di distribuzione al consumatore finale.
L’ adempimento non riguarda quindi direttamente l’ impresa alimentare bensì quelle che producono i materiali per uso alimentare (MOCA)

 

 

AMBITO COMPETENZA

Il d.lgs. 29/2017 introduce l’obbligo, per gli operatori economici, di comunicare all’autorità territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento 2023/2006 (produzione, trasformazione e distribuzione di MOCA), ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (art. 6, c. 1). 

Tale comunicazione è ricompresa nella registrazione o riconoscimento di cui ai Regolamenti Ce n. 852/2004 e n. 853/2004, qualora applicabili (art. 6, c. 2). Gli operatori economici che già operano devono adeguarsi alle predette disposizioni entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. 29/2017 (art. 6, c. 3), ovvero entro il 31 LUGLIO 2017.

Nello specifico vengono fissate le sanzioni relative ai seguenti regolamenti già in essere da diversi anni:

– Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

– Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

– Reg. (CE) 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;

– Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

– Reg. (CE) 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

– Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Chi è quindi potenzialmente soggetto alle sanzioni?

Chiunque produce o immette sul mercato o utilizza materiali o oggetti che andando a contatto con alimenti possano costituire un pericolo per la salute umana. È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività. L’ambito di applicazione riguarda anche imballaggi attivi e intelligenti, oggetti in materiale plastico ed in plastica riciclata. Per quest’ultima tipologia di materiali la normativa prevede una sanzione accessoria: sospensione dell’attività fino a sei mesi, in caso di processo di riciclo non autorizzato.

l decreto introduce all’articolo 6 anche l’obbligo, da parte delle imprese che producono materiali e oggetti (anche per conto terzi) destinati al contatto con alimenti, di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

 La comunicazione deve essere effettuata entro entro il 31/07/2017  ( come indicato nella circolare del Ministero della Salute del agosto 2017 attraverso i SUAP dei comuni ove gli stabilimenti di cui sopra ricadonoI siti individuati verranno inseriti in un data-base a livello nazionale per consentire le attività di verifica da parte delle ASL e dei loro dipartimenti.

 Gli operatori economici che non adempiono a tale obbligo sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 1.500 a 9.000 euro.

Il Ministero della Salute per mezzo della circolare del 17 luglio 2017 circolare ( in allegato) chiarisce che l’obbligo di comunicazione degli operatori economici MOCA, come previsto dal D.lgs. 29/2017 (disciplina sanzionatoria per viloazione in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti)è stato fissato per il 31/7/2017. In particolare, l’articolo 6   prevede  un obbligo di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 posti sotto il controllo degli operatori del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA); l’obiettivo della misura è quello di  creare un’anagrafica di settore ed uniformare gli stessi agli altri operatori del settore alimentare. Infatti i regolamenti (CE) nn. 882/2004 e 1935/2004 prevedono l’effettuazione del controllo ufficiale sui materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti anche per quanto riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 2023/2006.

Tale obbligo si rende necessario per consentire alle Autorità sanitarie deputate alle attività di controllo ufficiale dei materiali destinati al contatto con gli alimenti di essere informate della esistenza degli stabilimenti afferenti al settore MOCA posti nel proprio territorio.

La comunicazione di registrazione va inoltrata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) competente per territorio del comune di pertinenza, seguendo le modalità indicate dallo stesso ovvero cartaceo brevi manu o a mezzo pec oppure trasmettendo la documentazione digitale attraverso il sistema telematico www.impresainungiorno.gov.it.

Lo Sportello invierà poi  la notifica alla ASL Competente. L’azienda dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita.

Per esempio, se un’azienda ha uno stabilimento di produzione in due diversi comuni , dovrà inoltrare due comunicazioni ai relativi SUAP comunali.

L’obbligo di comunicazione è in carico non ai soli produttori ma a tutti gli operatori economici che svolgono una o più delle seguenti attività riguardanti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, l’aspetto che conta è la sede dello stabilimento dove viene svolta una delle seguenti attività:

  • Produzione in proprio o per conto terzi di:

o       materiali  destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) (compresi i pezzi di ricambio)

o       “materie prime” (MP) destinate alla produzione di MOCA (Per le materie plastiche, l’obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall’obbligo di comunicazione).

  • Trasformazione di MP (comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti. Es. produzione di Tetrapack ® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni, active packages, ecc.
  • Assemblaggio: comprende la produzione  di oggetti a contatto con alimenti (OCA) partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti. Ad esempio rientrano attività di produzione di macchinari ed attrezzature del comparto alimentare come impastatrici, affettatrici, macchine da caffè, celle frigorifere, tavoli di lavoro, banchi bar, vetrine espositive, abbattitori di temperatura, banchi bar, tavoli di lavoro per ristorazione, impastatrici, etc.
  •    Deposito ingrosso: comprende la sola attività di stoccaggio e vendita all’ingrosso di MOCA (ovvero materiali per imballaggio ma anche attrezzature e macchinari per il settore alimentare)
  • Distribuzione all’ingrosso: comprende gli OE che svolgono attività di distribuzione all’ingrosso di MP o MOCA (destinati ad altri OE o altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce.

Sono esclusi solo gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale.

SANZIONI

Prima del suddetto Decreto il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all’art. 17 del Reg. CE 1935/04o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana). In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all’esiguità del pericolo) l’organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l’estinzione del procedimento senza sanzioni.