Nella disciplina del reddito di cittadinanza, per incentivare il reinserimento nel mondo del lavoro, sono previsti una serie di benefici per i datori di lavoro che assumano un percettore di reddito.

Di seguito vengono riportate le principali regole:

  • per i datori di lavoro;
  • per gli Enti di formazione accreditati
  • per l’autoimprenditorialità

1) DATORI DI LAVORO

In caso di assunzione del beneficiario di RdC si rappresenta quanto segue:

  • Nel caso in cui un datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario di RdC è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso.
  • L’incentivo non può comunque essere inferiore a 5 mensilità.
  • Il tetto massimo è fissato a 780 euro mensili. Tuttavia, il beneficio non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore (esclusi i premi INAIL).
  • Il lavoratore non potrà essere licenziato se non per giusta causa o giustificato motivo. In caso contrario il datore dovrà restituire l’incentivo maggiorato delle sanzioni civili (art. 116 l. 388/2000).
  • Per accedere al beneficio il datore di lavoro deve realizzare un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri ex art. 31 co. 1 l.) f del D.lgs. 150/2015 riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo ind.. Resta ferma la necessità di rispettare i principi generali ex art. 31 del D.Lgs. 150/2015.
  • Le agevolazioni sono soggette al regolamento (UE) “de minimis”.
  • La misura è compatibile e aggiuntiva rispetto all’incentivo occupazione mezzogiorno (legge di Bilancio 2019). Nel caso in cui il datore in forza della predetta legge abbia esaurito gli sgravi contributivi, gli sgravi connessi al RdC potranno essere fruiti sotto forma di credito di imposta.
  • Nel caso in cui si assuma un soggetto a cui sia stato rinnovato il beneficio (ossia un soggetto che ha già fruito di 18 mesi di RdC e a cui successivamente è stato rinnovato), l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.
  • Il datore di lavoro, ove necessario, al momento dell’assunzione del beneficiario stipula un patto di formazione che garantisce al beneficiario un percorso formativo e di riqualificazione professionale presso il CPI.

2) ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI

Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i CPI e presso i soggetti privati accreditati, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali,  un Patto di formazione con il quale garantiscono un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Tale percorso deve essere definito sulla base dei più alti standard di qualità della formazione adottati dal Ministero del Lavoro anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca.

Se a seguito del percorso il beneficiario ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo:

  • gli Enti ottengono un contributo,  sotto forma di sgravio  contributivo, pari alla metà della differenza tra 18 mesi, e i mesi già usufruiti dal beneficiario di RdC. L’atra metà viene percepita dal datore di lavoro che assume.
  • Nel caso in cui al beneficiario sia stato rinnovato il RdC l’esonero è concesso in misura fissa di 6 mensilità (3 al datore di lavoro e 3 all’Ente di Formazione Accreditato).
  • Le agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento netto  del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri ex art. 31 co. 1 l.) f del D.lgs. 150/2015 riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo ind.. Resta ferma la necessità di rispettare i principi generali ex art. 31 del D.Lgs. 150/2015.
  • Il tetto massimo dell’incentivo per ciascuna parte è di 390 euro e non inferiore a 6 mensilità (3 al datore di lavoro e 3 all’Ente di Formazione Accreditato).
  • L’importo massimo di beneficio non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
  • La misura è compatibile e aggiuntiva rispetto all’incentivo occupazione mezzogiorno (legge di Bilancio 2019). Nel caso in cui il datore in forza della predetta legge abbia esaurito gli sgravi contributivi, gli sgravi connessi al RdC potranno essere fruiti sotto forma di credito di imposta.
  • Le agevolazioni sono soggette al regolamento (UE) “de minimis”.
  • Il lavoratore non potrà essere licenziato se non per giusta causa o giustificato motivo. In caso contrario il datore dovrà restituire l’incentivo maggiorato delle sanzioni civili (art. 116 l. 388/2000).

3)  PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Ai beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di Rdc, nei limiti di 780 euro mensili.

Le modalità di richiesta e di erogazione saranno stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e con il Ministro dello Sviluppo Economico.