Se il termometro va su oltre i 35 gradi le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO. Una richiesta possibile persino con le temperature percepite. Lo comunica Inps nelle linee guida per prevenire le patologie da stress termico rivolte a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza.

I fenomeni climatici estremi, del resto, sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro. È per questo che Inps e Inail hanno deciso di rendere note le istruzioni per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni cassa integrazione ordinaria per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate. Le linee guida Inail sono disponibili sul sito istituzionale al seguente link.

Per quanto riguarda le prestazioni CIGO erogate dall’Inps in merito la causale ‘eventi meteo’ è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.

Al riguardo, le istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 precisano che sono considerate elevate le temperature superiori ai 35 gradi centigradi. Tuttavia, specifica l’Istituto nazionale di previdenza, “anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle percepite, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto”.

Le norme riguardano i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

L’Inps, nel rispetto dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che fa espresso divieto alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, provvede inoltre autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.

Infine, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.