Arrivano dall’Agenzia delle Entrate importanti chiarimenti in merito alle modalità applicative del nuovo ravvedimento operoso, la cui disciplina è stata profondamente innovata ad opera della legge di stabilità per il 2015 (Legge n.190/2014), facendo ordine tra le diverse interpretazioni già rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’IFEL.  Si tratta, conviene ricordarlo, dell’Istituto giuridico che consente ai contribuenti di sanare le eventuali violazioni fiscali commesse, attraverso la rimozione dell’errore ed il pagamento di sanzioni ridotte.

Con la Circolare del 9 giugno 2015 n. 23/E l’Agenzia delle Entrate dirada alcuni dubbi che gravavano sull’applicazione delle nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2015:

  1. dando una puntuale definizione alle fattispecie di violazioni che possono essere regolarizzate oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione, potendo arrivare sino al termine di prescrizione dell’accertamento;
  2. chiarendo la relazione tra il ravvedimento da effettuarsi entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione (articolo 13, lett. a-bis) del D.Lgs 472/1997) e quello da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione (articolo 13, lett. b) del D.Lgs 472/1997).

Il primo luogo l’Agenzia precisa che tra i tributi di sua competenza rientrano, tra gli altri, anche l’IRAP e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF.  Tale precisazione si rendeva necessaria perché sotto il profilo temporale, per i soli tributi amministrati dall’agenzia delle entrate, le nuove regole consentono di ricorrere all’istituto del ravvedimento fino a quando non sia spirato il termine di decadenza del potere di accertamento andando oltre al termine attivabile esclusivamente “entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale era stata commessa la violazione ovvero, quando non era prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione”. Sempre con riferimento ai soli tributi di competenza dell’agenzia delle entrate, inoltre, non costituisce più causa ostativa la circostanza che la violazione sia stata già constata dal fisco o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Altro dubbio era sorto con riferimento al nuovo ravvedimento possibile dopo la constatazione della violazione con PVC e si era posto il problema se lo stesso fosse applicabile anche alle violazioni relative ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate. A parere dell’Agenzia, anche se il legislatore non ha previsto esplicitamente nessuna limitazione all’applicazione di tale ipotesi di riduzione sanzionatoria, poiché la norma fa riferimento alla constatazione delle violazioni relative a leggi finanziarie di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, deve ritenersi che tale fattispecie è implicitamente applicabile ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Il chiarimento più importante riguarda, pero, la corretta individuazione delle violazioni regolarizzabili usufruendo della sanzione ridotta ad 1/9 del minimo edittale entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore (cfr lett. a-bis) dell’art. 13 del D.Lgs 472/1997). Per espressa previsione normativa essa trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia. A tal proposito, la circolare in commento precisa che, sentita la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, rientrano nell’ambito applicativo della disposizione anche i tributi locali e regionali, tra cui le tasse automobilistiche. Con riferimento a queste ultime, inoltre, viene precisato che tale regola vale sull’intero territorio nazionale, incluse le regioni: Friuli Venezia  Giulia, Sicilia e Sardegna.

Si dibatteva, inoltre, sempre con riferimento a tale nuova previsione se, in caso di ravvedimento relativo a versamenti di imposte derivanti da dichiarazione (es. IRPEF o IRES), si dovesse tener conto del termine di pagamento (quindi, ad esempio, in relazione al saldo IRPEF derivante da UNICO, entro 90 giorni dal termine fissato al 16 giugno/16 luglio) o del termine di presentazione della dichiarazione (nel nostro caso, entro 90 giorni dal 30 settembre).  La posizione dell’Agenzia sul punto è molto chiara: se si tratta di versamenti di imposte, sebbene il loro ammontare sia determinato nella dichiarazione – o determinabile per quanto riguarda alcuni tributi locali e regionali, quali ad esempio l’IMU e la TASI – , le relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione, bensì con l’inutile decorso del termine di scadenza del pagamento. Per tali violazioni, pertanto, il termine di 90 giorni decorre da tale momento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione. Una diversa interpretazione avrebbe causato il paradosso normativo. Una interpretazione letterale della norma, infatti, avrebbe reso applicabile una riduzione della sanzione più alta (1/9 della sanzione prevista – lett. a-bis) dell’art. 13 del D.Lgs 472/1997) in caso di regolazione della violazione effettuata (entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione) successivamente al termine (entro il termine di presentazione della dichiarazione) per cui si sarebbe resa applicabile una riduzione più bassa (1/8 della sanzione prevista – lett. b) dell’art. 13 del D.Lgs 472/1997). 

E’ importante, inoltre,  che l’Agenzia delle Entrate abbia sottolineato, in fine, che “una volta decorsi i diversi termini di regolarizzazione previsti dalle lettere a) e a-bis), è possibile sanare tutte le violazioni entro il termine di cui alla lettera b), e, per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, entro i termini di cui alle lettere b-bis) e b-ter)” ritenendo sempre applicabile all’omesso versamento le fattispecie di ravvedimento con termini più lunghi, ferma la distinzione tra quelli applicabili a tutti i tributi e quelli applicabili solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (vedi quanto espresso nelle righe che precedono).

Viceversa, per le violazioni che attengono al contenuto e alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed IVA, il termine per sanarle decorre dal termine di presentazione della dichiarazione stessa (entro 90 giorni dal 30 settembre).  Si pensi, ad esempio, alla incompleta o omessa indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’art. 110 del TUIR punita con la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati in dichiarazione, con un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 50.000. In caso di regolarizzazione della predetta violazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (29 settembre), la sanzione potrà essere ridotta, in base alle nuove regole, ad 1/9 del minimo edittale.