Con il D.M. 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2016 (Serie Generale), il MEF ha dato attuazione alle norme contenute nel decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA. (Circolare 23 settembre 2015, n.12)

In particolare, sono state dettate le previsioni normative in materia di:

  • Semplificazione dei controlli a distanza;
  • Individuazione delle modalità di pagamento per usufruire della riduzione dei termini di accertamento;
  • Individuazione dei soggetti interessati dal programma di assistenza.

Per quanto riguarda le nuove modalità di controllo a distanza, il decreto attuativo conferisce all’Agenzia delle entrate il potere di utilizzare i dati delle fatture acquisite, anche tramite il sistema di interscambio, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate presso la stessa Agenzia o presso altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

I soggetti che dal 1 gennaio 2017 opteranno per la fatturazione elettronica o, in alternativa, per la semplice  trasmissione telematica dei dati delle fatture, sia attive che passive, riceveranno quindi una comunicazione telematica (da qui controlli a distanza) da parte dell’Agenzia in cui saranno evidenziati gli esiti dei controlli. Se dall’incrocio dei dati non emergono anomalie, il contribuente non riceverà alcuna comunicazione.

Ovviamente, precisa il decreto, l’effettuazione dei controlli a distanza non fa venir meno i poteri di accertamento, ispezione e verifica in capo agli organi competenti, sia ai fini IVA sia a fini delle imposte sul reddito.

Per evitare la duplicazione dell’attività conoscitiva, viene inoltre disposto che i dati delle fatture trasmesse all’Agenzia delle Entrate saranno messe a disposizione anche della Guardia di Finanza.

Tra gli incentivi previsti DLgs 127/2015 per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica BtoB o, in alternativa, la trasmissione telematica dei dati delle fatture, vi è, tra gli altri, la riduzione di un anno del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento sia IVA sia delle imposte sui redditi. Per fruire di tale riduzione, il decreto attuativo dispone che tutti i pagamenti effettuati e ricevuti debbano essere fatti mediante bonifico bancario o postale, carta di credito o carta dei debito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità, a meno che non si tratti di pagamenti di importo inferiore a 30 euro. La ricezione o l’effettuazione anche di un solo pagamento fatto con strumenti diversi da quelli indicati fa perdere il beneficio.

Per poter usufruire della riduzione dei termini, il contribuente deve comunicare, con riferimento a ciascun anno d’imposta, l’esistenza dei requisiti nella relativa dichiarazione annuale dei redditi. La mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

In ultimo, il decreto attuativo individua i soggetti nei confronti dei quali, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate realizzerà un programma di assistenza finalizzato a mettere a loro disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale IVA.

Le categorie di soggetti interessati sono: i lavoratori autonomi, le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all’art. 18 del Decreto 600/1973. Per le imprese che superano i limiti di ricavi per stare in contabilità semplificata, invece, il programma di assistenza sarà fornito solo nell’anno di inizio attività e per i due anni successivi. Viene in tal modo accolta la richiesta della nostra Confederazione che nelle sedi opportune aveva manifestato l’esigenza di optare per un criterio di ammissione al programma che tenesse conto della natura e della dimensione delle imprese.