Con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro della pagina: Detassazione. Deposito contratti, il Ministero ha comunicato le nuove modalità di gestione dei contratti di 2° livello che prevedono premi legati alla produttività (come l’EVR):

« ​A seguito del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, che disciplina l’erogazione dei premi di risultato, la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata e prevede misure di welfare aziendale, dal 29 aprile 2016 il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, senza recarsi presso gli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il testo – a firma congiunta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan – rappresenta un altro importante tassello della legge di stabilità 2016. Per quanto riguarda il deposito dei contratti, l’obiettivo è quello di monitorare le prassi attuate dalle singole imprese o a livello locale, verificandone la conformità alle norme di legge.

Infatti, il regolare deposito sarà necessario per poter usufruire della detassazione poiché i contratti aziendali e territoriali rappresentano uno strumento fondamentale per favorire nelle aziende gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Per avviare la procedura telematica sarà necessario compilare il modello indicando i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti e gli indicatori dei parametri prefissati. Andrà, infine, allegato il contratto nel formato pdf.

Soltanto in questo modo, il modello perverrà automaticamente alla DTL competente e il datore di lavoro potrà dichiarare la conformità del contratto ai principi fissati nell’articolo 1, commi 182-189 della Legge 208/2015 e alle disposizioni del decreto interministeriale 25 marzo 2016.»

 

Il deposito dovrebbe però avvenire nel rispetto dei termini di legge, e per gli accordi sottoscritti prima della pubblicazione del decreto (avvenuta il 16 maggio 2016), il termine scadrebbe dopo 30 gg.: cioé il 15 giugno 2016.

In via ufficiosa il Ministero del Lavoro ha comunque dato indicazioni sulla compilazione della dichiarazione di conformità e sull’allegazione del contratto territoriale, che dovrebbe poter essere effettuata da una delle Parti sociali firmatarie e non necessariamente replicata dalle singole aziende che applicano l’intesa.

Nella Circolare di ieri del DPT Sindacale confedereale gli approfondimenti in proposito sentito il Ministero.

In particolare il DPT chiarisce:

Poiché questa dichiarazione di conformità può essere utilizzata non soltanto da chi sottoscrive i contratti aziendali, ma anche da coloro che sottoscrivono contratti territoriali, vi preciso, dopo un confronto con i tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che:

– nella Sezione I la voce “Datore di lavoro” può essere intesa come “Parte sottoscrittrice il contratto territoriale”;

– nella Sezione III al posto del “Totale” dei lavoratori beneficiari del provvedimento si potrà prevedere la “Stima del totale” dei lavoratori cui trova applicazione il contratto territoriale;

– la Sezione VI lascia ampia libertà alle parti sociali nell’individuazione degli indicatori previsti nel contratto, come si desume dall’introduzione dell’opzione “Altro”;

– nella Sezione IX le parole “il sottoscritto … , in qualità di … Dell’azienda … , dichiara” possono essere intese con le parole “il sottoscritto … , in qualità dei rappresentante della parte sociale sottoscrittrice di cui alla Sezione I, dichiara”.

In seguito agli approfondimenti con il Ministero del Lavoro pare sia comunque di prossima pubblicazione una Circolare tecnica di dettaglio.