I recenti decreti del MEF, nello specifico quello del 2 agosto 2016 e quello del 1° settembre 2016, hanno ampliato la platea di soggetti tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie del 2016, a seguito della richiesta delle apposite credenziali entro il prossimo 30 settembre 2016.

E’ opportuno sottolineare che tale termine presenta natura ordinatoria, anche in considerazione del fatto che le categorie di soggetti, individuate dal citato decreto 1° settembre 2016, hanno la possibilità di attivarsi al Sistema Tessera Sanitaria solo dopo la comunicazione degli elenchi delle stesse categorie da parte delle Autorità di competenza (vedi quanto si dirà in seguito).

Nei dettagli, con il decreto 2 agosto 2016 sono stabilite le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN).

Il decreto fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate in ambito regionale di cui:

  • all’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, riferite alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate dagli Enti autorizzatori (Regioni, ASL e, laddove previsto, anche da parte dei Comuni), secondo le disposizioni vigenti in materia;
  • all’art. 70, comma 2, del D. Lgs. n. 193/2006, riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.

E’ necessario precisare che, allo stato attuale dell’assetto normativo, in assenza delle predette autorizzazioni non sussiste alcun obbligo di richiedere le credenziali per l’accesso al Sistema Tessera Sanitaria e conseguentemente l’obbligo di invio dei dati sanitari.

Proprio per tale motivo, ad esempio, non sono tenuti a chiedere le credenziali al Sistema Tessera Sanitaria gli odontotecnici, in quanto privi dell’autorizzazione richiamata dall’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 (vedi comunicato stampa del 22 settembre 2016).

Con riferimento al decreto del Mef del 1° settembre 2016, con cui viene ampliata la platea dei soggetti tenuti all’obbligo di invio dei dati sanitari per il 2016 quali gli iscritti negli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, nonché gli ottici e gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, tali soggetti non possono ancora procedere alla richiesta delle credenziali al Sistema Tessera Sanitaria.

I predetti soggetti devono, infatti, attendere che il Ministero della Salute (relativamente agli ottici ed agli esercenti attività di distribuzione al pubblico di farmaci) o le Federazione ovvero i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali (per tutti gli altri), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ossia entro il 13 ottobre 2016, rendano disponibili al Sistema Tessera Sanitaria i relativi elenchi.