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Instaurazione rapporti di lavoro – Nuovi obblighi informativi dal 13 agosto 2022: prime istruzioni dell’Ispettorato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso note le prime indicazioni sul c.d. “decreto trasparenza” (D.lgs. n. 104/2022, in vigore dal 13 agosto), d’intesa con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il decreto contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori.

L’Ispettorato affronta un excursus sul campo di applicazione della disciplina, sulle modalità e termini di comunicazione delle informazioni al lavoratore e pone in evidenza le conseguenze sanzionatorie in caso di violazione dei nuovi obblighi informativi. Di seguito alcune importanti questioni affrontate nella circolare.

a) Rinvio al contratto collettivo applicato

Fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti lavoristici (ad es. orario di lavoro giornaliero per numero giorni alla settimana; importo retribuzione mensile per numero delle mensilità ecc.), la relativa disciplina di dettaglio può essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali, qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

b) Modalità di comunicazione delle informazioni

I nuovi adempimenti informativi possono avvenire tramite comunicazioni in formato elettronico, quali ad esempio: e-mail personale comunicata dal lavoratore o e-mail aziendale del lavoratore; messa a disposizione dei documenti sulla rete intranet aziendale tramite consegna di password personale al lavoratore. Rimane ferma la necessità, per il datore, di conservare la prova della trasmissione o della ricezione.

c) Lavoratori assunti tra il 2 e il 12 agosto

In presenza di un vuoto normativo riguardante i lavoratori assunti tra il 2 e il 12 agosto, la circolare estende a questi lavoratori gli stessi obblighi previsti per i lavoratori in forza al 1° agosto. Anche per loro, secondo gli ispettori, è possibile richiedere l’eventuale integrazione delle informazioni.

d) Sanzioni e Diffida

Gli ispettori ricordano il trattamento sanzionatorio (sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato) e specificano che:

  • si applicano tutte le disposizioni di garanzia previste dalla legge 689/1981, nonché la procedura di diffida dell’articolo 13 del Dlgs 124/2004 poiché si tratta di una violazione sanabile;
  • le violazioni si realizzano solo allo scadere dei termini previsti per la loro integrazione (7 giorni o un mese) e non immediatamente (cioè alla consegna dei documenti incompleti)

Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 4 del 10 agosto 2022