La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 444 del 10 gennaio 2019, ha sancito che la responsabilità solidale verso i lavoratori attiene solo ai crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto, in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell’opera o del servizio commissionato. 

Dopo un’attenta ricostruzione storica dell’evoluzione normativa relativa alla disciplina della Responsabilità solidale negli appalti, infatti, la Suprema Corte evidenzia che: « La responsabilità riguarda, pertanto, solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell’opera o del servizio commissionati. Seppure la norma (sino alle modifiche del 2012, con particolare riferimento al T.F.R.) non lo specifichi, la responsabilità solidale deve ritenersi limitata solo ai crediti retributivi maturati nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Invero, la logica della solidarietà imposta dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si basa sul rafforzamento della garanzia patrimoniale a favore del lavoratore con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante, la quale risulta, peraltro, completamente estranea al rapporto di lavoro svolto al di fuori dell’esecuzione dell’appalto (cfr. Cass. n. 17725 del 2017 seppur con riguardo alla disposizione normativa frutto delle modifiche del 2012). Di conseguenza, il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall’appalto e, nella specie, della sola quota parte di T.F.R. maturato dal lavoratore nell’ambito dello specifico appalto. »

La pronuncia assume particolare rilevanza in quanto riporta, sia pur in ragione della disciplina vigente al momento dei fatti, l’istituto della responsabilità solidale, alla sua funzione propria: la responsabilità solidale (in senso stretto) del committente attiene alla prestazione resa dal lavoratore nell’ambito dello specifico appalto stipulato da appaltante e appaltatore.

Si deve evidenziare che secondo la Corte: «la logica della solidarietà imposta dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si basa sul rafforzamento della garanzia patrimoniale a favore del lavoratore con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante, la quale risulta, peraltro, completamente estranea al rapporto di lavoro svolto al di fuori dell’esecuzione dell’appalto. Di conseguenza, il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall’appalto e, nella specie, della sola quota parte di trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore nell’ambito dello specifico appalto. »