Tra le misure in materia di definizione agevolata introdotte dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019) (si veda Notizia 8 novembre 2018), l’articolo 2 riconosce ai contribuenti la possibilità di definire con il pagamento delle sole imposte, senza applicazione delle relative sanzioni, interessi ed eventuali spese accessorie, i seguenti istituti:

  1. avvisi di accertamento;
  2. avvisi di rettifica e liquidazione;
  3. atti di recupero;
  4. inviti al contraddittorio;
  5. accertamenti con adesione.

Pertanto, i soggetti titolari dei predetti atti notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018), sempreché gli stessi non siano ancora definitivi e i termini per la presentazione del ricorso risultino ancora pendenti alla medesima data, possono usufruire della definizione agevolata con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro il prossimo 23 novembre 2018.

Tale termine di versamento è di 30 giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della norma, e dunque il 23 novembre 2018, oppure, se più ampio, il suddetto termine coincide con quello ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso (art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997) che residua dopo la data del 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018).

Considerata la brevità del termine di versamento per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 9 novembre n. 298724/2018, ha definito l’ambito di applicazione della presente norma e le modalità di versamento tramite modello F24 o F23 da utilizzare per ciascun atto definito.

Senza entrare nel merito delle modalità operative, riportate nel citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, preme sottolineare in special modo che sono definibili anche gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997 (sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione concernenti l’imposta di registro) e gli atti di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004.

Sono, altresì, definibili gli atti di accertamento di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 2012/16 emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e della connessa Iva all’importazione. 

Sono definibili gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018 dall’Agenzia delle Entrate, per i quali alla predetta data non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento.

Sono, invece, esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990.