La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, disciplinata dal D.L. n. 193/2016  (rottamazione delle cartelle), non blocca il rilascio dei certificati di regolarità fiscale, compreso il DURC, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.

Si tratta di una norma di apertura (art. 1-quater del D.L. n. 50/2017, come convertito) che riconosce alle imprese la possibilità di avere il rilascio di un DURC positivo e dunque di partecipare alle gare di appalto, anche a seguito della presentazione della dichiarazione di rottamazione delle cartelle.

Il decreto n. 50/2017, in sede di conversione, ha stabilito inoltre che la regolarità fiscale decade dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata, anche per effetto del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate previste dal relativo piano di rateazione.

Alla stessa stregua viene disposto che i rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle di pagamento, limitatamente ai carichi definibili.

L’erogazione del rimborso può essere sospesa nelle ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate del piano di rateazione ai fini della predetta definizione agevolata.