L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Lettera circolare 49 del 15 marzo 2018, ha fornito Orientamenti Ispettivi agli Uffici territoriali, ribadendo l’orientamento del Ministero del lavoro (v. la Circolare n. 20 del 1 agosto 2012 e la Circolare n. 20 del 18 luglio 2012) secondo cui la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della disposizione di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2015, che vieta la stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi (DVR), comporta l’automatica conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Questa conclusione che si fonda anche su un consolidato orientamento della Corte di Cassazione -formatosi inizialmente in relazione al contratto a termine, ma poi applicato anche in altre e diverse ipotesi- che ha più volte espresso il principio generale secondo il quale se un contratto di lavoro “atipico” risulta in contrasto con una norma imperativa ciò ne comporta una nullità parziale, ai sensi dell’art. 1419 c.c., con la conseguente automatica trasformazione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro, cioé quello subordinato a tempo indeterminato.

«Naturalmente -conclude l’Ispettorato-, va evidenziato, … che la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione.
In tal senso, nel confermare l’orientamento della giurisprudenza richiamata, alla violazione della norma imperativa di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale