Il 16 ottobre u.s. è stato pubblicato in G.U. il decreto legge n. 148/17 (c.d. Collegato fiscale alla Legge di Bilancio). Tale provvedimento, all’esame del Parlamento per la conversione in legge, introduce una serie di misure relative agli eventi meteorologici e sismici che hanno colpito, rispettivamente, la Provincia di Livorno nel settembre scorso ed le Regioni del centro Italia nel 2016.

Eventi Meteorologici nella Provincia di Livorno

Il d.l. n. 148/17, in particolare, ha previsto la sospensione dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018 dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno), colpiti dagli eccezionali eventi metereologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017, con proroga degli stessi in un’unica soluzione al 16 ottobre 2018.

La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari riguarda le persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa, nonché nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta e non si procede al rimborso di quanto già versato. Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente.

CNA ha presentato un emendamento volto estendere la sospensione anche ai versamenti ed agli adempimenti contributivi, nonché ad introdurre un versamento rateizzato delle somme dovute.

Eventi sismici nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo

L’art. 48, comma 13 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. aveva disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi degli eventi sismici in oggetto fino al 30 settembre 2017. Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, dalla medesima previsione normativa, alla data del 30 ottobre 2017, in unica soluzione, ovvero in alternativa in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 2017.

L’art. 2 comma 7 del d.l. n. 148/17 ha, invece, previsto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’art. 48, comma 13 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.

Conseguentemente, INPS, con il messaggio 19 ottobre 2017, n. 4080, ha chiarito che “la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 30 ottobre 2017, è stata prorogata alla data del 31 maggio 2018”.

Nel medesimo messaggio l’Istituto ha chiarito: “E’ appena il caso di rammentare che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ex art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga di agosto 2017”.

A parere dell’INPS, tale previsione lascerebbe, quindi, fuori il mese di settembre, che andrebbe pagato secondo le norme generali alla usuale scadenza del 16 ottobre 2017.

Lo stesso Istituto, peraltro, con un precedente messaggio (n. 3124 del 27 luglio 2017) aveva contribuito ad avallare la tesi contraria della sospensione comprendente anche il periodo di paga di settembre.