La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato i debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con la riduzione degli oneri e l’estensione dei piani di rateazione.

In particolare, l’articolo 1, commi da 153-159, L. n. 197/2022 stabilisce che rientrano nella definizione agevolata:

  1. le comunicazioni per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della presente legge di bilancio), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, dunque, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022;
  2. le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

La “definizione agevolata” si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi, delle somme aggiuntive, in misura piena, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, ossia in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero a rate, dove il pagamento della prima rata deve avvenire entro il predetto termine di 30 giorni (o 90 giorni in caso di avviso telematico), mentre le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo con i relativi interessi di rateazione.

Altra novità introdotta dalla legge di bilancio 2023 riguarda la previsione, per i pagamenti rateali delle somme dovute, dell’estensione del numero di rate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Viene, dunque, superata la previsione che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di 8 rate trimestrali per importi pari o inferiori a 5.000 euro.

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a 5.000 euro possono essere estesi fino a un massimo di 20 rate trimestrali.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 riporta precisi esempi in merito all’estensione dei piani di rateazione già in essere.

Resta fermo che in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzione e riscossione. In tal caso, dunque, le somme “residue” sono iscritte a ruolo con l’applicazione della sanzione nella misura del 30%.

Si precisa, inoltre, che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Si assiste, infine, alla proroga, in deroga allo Statuto del Contribuente (art. 3 della L. n. 212/2000) di 1 anno dei termini di prescrizione e decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.