La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 179 a 185, L. n. 197/2022) stabilisce la definizione agevolata delle sanzioni relative agli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, il comma 179 prevede che possono essere definite le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione (articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 218/1997) relativi a:

  • processi verbali di constatazione (cd. PVC) consegnati entro il 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché quelli notificati successivamente entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contraddittorio per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento (art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997), notificati entro il 31 marzo 2023.

La definizione agevolata di tali atti consiste nell’applicazione ridotta delle sanzioni a 1/18 del mimino in luogo di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Tale riduzione sanzionatoria a 1/18 del minimo edittale è applicabile anche ai pagamenti in acquiescenza, eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento e di rettifica e di liquidazione e anche per gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023.

A riguardo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2023 precisa che gli avvisi non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della presente legge di Bilancio) sono quegli atti per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, non sia ancora decorso il termine per la presentazione del ricorso alla competente Corte di Giustizia tributaria (tale termine scade il 60° giorno dalla data di notificazione dell’atto impugnato) e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023.

Con la circolare da ultimo citata l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito a precise casistiche. In particolare viene precisato che in caso di notifica, entro il 31 marzo 2023, di un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento (art. 5-ter, D. Lgs. N. 21/1997) – che deve essere notificato dall’Ufficio prima di emettere un avviso di accertamento – il contribuente può avvalersi della facoltà di definire in adesione l’accertamento, con applicazione ridotta delle sanzioni. Tuttavia, laddove l’avviso di accertamento, seguito alla mancata risposta all’invito da parte del contribuente, venisse notificato prima del 31 marzo 2023, sarebbe possibile prestare acquiescenza all’accertamento con la riduzione a 1/18 della sanzione irrogata.

In ogni caso “rientrano nella categoria degli atti definibili anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, previamente attivata prima della notifica dell’atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall’ufficio. Ciò poiché il momento ultimo per avvalersi della definizione è la notifica dell’accertamento entro la data del 31 marzo 2023”. Invece, la definizione agevolata è “preclusa in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, non preceduto da invito dell’ufficio di cui agli articoli 5 e 5-ter del D. Lgs. n. 218/1997, cui ha fatto seguito un’adesione non perfezionata” (circolare n. 2/2023, par. 3).

Per regolarizzare le somme dovute ai fini della definizione agevolata è necessario procedere, come segue:

  • con riferimento agli atti del procedimento di adesione con il pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione, dell’intero importo ovvero della prima rata entro il medesimo termine, prevista dall’eventuale piano di rateazione;
  • con riferimento agli atti sopra indicati in caso di definizione per acquiescenza con il pagamento dell’importo dovuto ovvero della prima rata, entro il termine per la proposizione del ricorso.

Le somme dovute, infatti,  possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Si precisa che la procedura di regolarizzazione:

  • esclude la possibilità di utilizzare la compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
  • non si applica alle adesioni perfezionate alla data del 1° gennaio 2023. A riguardo la predetta circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2023 precisa che “l’accertamento con adesione si perfeziona, ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 218/1997, con il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata”;
  • non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater DL. n. 167/1990.

Nel caso in cui non sia effettuato il versamento previsto (unica soluzione o prima rata del piano rateale), l’ufficio procederà con le ordinarie attività in relazione a ciacuno degli atti del procedimento di accertamento. In particolare, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Resta nella facoltà del contribuente applicare le regole generali, e dunque non avvalersi della definizione agevolata, con la determinazione delle sanzioni nella misura ordinariamente prevista e l’eventuale utilizzo dell’istituto della compensazione, ove normativamente consentito.

Viene, infine, precisato nel provvedimento direttoriale dell’Agenzia Entrate n. 27663/2023 che gli uffici forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.