La legge di Bilancio 2023 ha introdotto ulteriori misure per l’esercizio del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA per evitare il rilascio a soggetti che presentano profili di rischio.

In particolare, l’articolo 1, commi da 148 a 150, della L. n. 197/2022 stabilisce che:

  • l’Agenzia delle Entrate, a seguito di specifiche analisi, invita il contribuente ad esibire le scritture contabili per verificare l’effettivo esercizio dell’attività. In caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA;
  • la Partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, destinatario di un provvedimento di cessazione, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data di rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse;
  • il contribuente, destinatario del provvedimento emesso, è soggetto alla sanzione pecuniaria pari a 3.000 euro, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.

Grande soddisfazione per la soppressione della sanzione a carico degli intermediari che trasmettono per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività, fortemente voluta dalla CNA come sottolineato in sede di audizione alla stessa legge di Bilancio.

La previsione della responsabilità solidale, per dolo o colpa grave, dell’intermediario avrebbe determinato un ingiustificato aggravio di responsabilità per l’intermediario, tra l’altro non in possesso di tutti gli strumenti per la verifica dell’affidabilità del soggetto che richiede l’attribuzione della partita IVA.

A riguardo si ritine che i poteri di controllo debbano essere esercitati dalle Autorità competenti senza attribuzioni di colpa a soggetti tenuti a svolgere il proprio lavoro di intermediazione con l’Amministrazione finanziaria.