La legge di Bilancio 2023 riconosce la possibilità di regolarizzare gli errori, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definiti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della norma).

In particolare, l’articolo 1, commi da 166 a 173, della L. n. 197/2022 stabilisce che la procedura di regolarizzazione avviene con la rimozione delle irregolarità od omissioni e con il versamento, per ciascuna annualità interessata da violazioni, la somma di 200 euro da corrispondere in 2 rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

E’ necessario precisare che tale procedura di regolarizzazione, definita con il versamento della somma di 200 euro, presenta maggiori vantaggi rispetto alla possibilità di regolarizzare le violazioni tramite ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), solamente quando per ciascuna annualità interessata vi siano più violazioni da sanare.

E’ vero, infatti, che il ravvedimento operoso prevede il versamento di sanzioni ridotte da 1/9 ad 1/5 del minimo previsto per ciascuna violazione commessa, secondo il momento in cui si procede alla regolarizzazione. Pertanto, considerando che per le violazioni formali la sanzione applicata, nella generalità dei casi, varia da un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 2000 euro, l’applicazione del ravvedimento operoso consente di sanare ogni singola violazione formale con il versamento di una somma che varia da 27,7 euro a 50 euro. Il che significa che nei casi di applicazione della riduzione ad 1/9 della sanzione conviene applicare il ravvedimento operoso per regolarizzare fino a 7 violazioni formali; nel caso in cui si renda applicabile la riduzione ad 1/5, fino a 4 violazioni commesse per anno d’imposta.

C’è da sottolineare, inoltre, che la regolarizzazione di una violazione formale diversa da una omissione, fa venire meno in toto la sanzionabilità della violazione, facendo derubricare la violazione in una mera formalità (cfr. articolo 6, comma 5-bis del D.Lgs 472/1997),

Sono esclusi dalla regolarizzazione:

  • le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della presente disposizione ossia al 1° gennaio 2023;
  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater, D.L. n. 167/1990);
  • l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello stato. Si tratta, dunque, delle violazioni di cui al quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi.

Le modalità di attuazione della presente disciplina di regolarizzazione sono demandate ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Da ultimo, si segnala che il comma 171 del sopra citato articolo 1 della legge di Bilancio 2023 stabilisce che per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini per la notifica degli atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni sono prorogati di due anni. Ne deriva che la notifica può avvenire entro il 31 dicembre del settimo, anziché del quinto, anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.