Disegno di legge
(AS. 74) 

 

Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

 

Relatrice: sen. Di Giorgi (PD)

 

 

COMMISSIONE 7ª ISTRUZIONE

Nella seduta di ieri, mercoledì 13 maggio, la Commissione ha avviato l’esame del provvedimento in titolo, finalizzato ad introdurre nel nostro ordinamento la nozione di “qualità architettonica”.

Principali misure:

  • l’articolo 1, comma 1, riconosce il carattere di interesse pubblico primario della qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica;
  • l’articolo 2 garantisce l’armonico inserimento nell’ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e dell’assetto urbano;
  • l’articolo 3  prevede una riserva dell’attività di progettazione prevista in favore di professionisti iscritti in albi professionali che ne asseverino le competenze tecniche;
  • l’articolo 4 prevede che il rispetto della qualità architettonica sia garantito, in primo luogo, nelle fasi della progettazione di ogni attività di trasformazione edilizia che richieda un provvedimento autorizzatorio o concessorio;
  • l’articolo 5 individua, invece, i principi fondamentali a cui le Regioni devono attenersi nell’esercizio della loro competenza in materia di governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, promozione ed organizzazione delle attività culturali;
  • l’articolo 6, rileva che esso disciplina, invece, le iniziative promosse dal Governo per la promozione dell’alta formazione e della ricerca in materia di qualità architettonica e di valorizzazione territoriale. Tali azioni devono essere finalizzate anche all’istituzione e allo sviluppo, nell’ambito dei programmi formativi, di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza e alla valorizzazione della cultura architettonica;
  • l’articolo 7 reca specifiche norme a garanzia della figura del progettista, in quanto autore del progetto (viene infatti riconosciuta all’attività di progettazione una considerazione autonoma, distinta dalle altre prestazioni di servizio connesse alla realizzazione dell’opera, anche sotto l’aspetto del diritto d’autore);
  • l’articolo 8 delega il Governo ad adottare un apposito decreto legislativo di modifica del Codice appalti al fine, come riportato nella Relazione di accompagnamento, di valorizzare le attività di progettazione e incentivazione della qualità architettonica nel settore delle opere pubblico.

 

Il seguito dell’esame è stato rinviato ad altra seduta.