mamme in pensione

Un premio alle mamme per andare in pensione più giovani o con un assegno più alto. Lo prevede la Legge Dini per le lavoratrici che hanno iniziato a lavorare dal primo gennaio 1996 (anno di partenza del contributivo puro), la quale concede uno sconto per ogni figlio ai fini del diritto alla pensione. In alternativa, la mamma lavoratrice può optare per un coefficiente di trasformazione più pesante che consente di ottenere, se pur di poco, una pensione più succulenta. Si tratta di una possibilità poco conosciuta ma che pure è presente nel nostro ordinamento. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa prevede la norma

Il beneficio spetta alle mamme che maturano il dritto della pensione di vecchiaia con il sistema contributivo. In particolare l’articolo 1, comma 40, della legge 335/1995 prevede che, per le pensioni di vecchiaia liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, le lavoratrici madri possono scegliere tra due tipi di benefici:

–  l’anticipazione dell’età pensionabile di quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo di dodici mesi, rispetto al requisito di età richiesto per l’accesso alla nuova pensione di vecchiaia contributiva

– o, in alternativa, l’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica alla data di decorrenza della pensione, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli.

In presenza di una lavoratrice madre con questi requisiti, quindi, sarà necessario stabilire quale opzione l’assicurata intende scegliere, proprio ai fini della verifica della maturazione del requisito anagrafico, oppure del raggiungimento dell’importo minimo.

Madri lavoratrici prima del 1996

Per le mamme che hanno iniziato a lavorare prima del 1996, invece, secondo la circolare 149 del 2004, è possibile scegliere il solo regime contributivo (opzione al contributivo, ex art. 1, comma 23, Legge 335/1995) per ottenere lo sconto di età o il migliore calcolo della pensione grazie ai figli. Tale beneficio è concesso anche alle donne che accedono al pensionamento con il computo nella gestione separata (DM 282/1996). Il messaggio INPS 219/2013, ha chiarito che tale beneficio, invece, non trova applicazione per le donne che accedono al regime sperimentale (opzione donna) perché in quel caso si applicano le sole regole di calcolo del sistema contributivo, mentre continuano a trovare applicazione gli istituti generali della pensione retributiva o mista.

Calcolo dei contributi per le mamme

Per le mamme lavoratrici la legge riconosce anche altro. La Legge 335 del 1995 stabilisce anche il riconoscimento di periodi di accredito figurativo. Queste le ragioni: per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età  in  ragione  di  centosettanta giorni per ciascun figlio; per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto  anno di età, al coniuge e al genitore  purché  conviventi, nel  caso ricorrano le  condizioni  previste  dall’articolo 3 della legge 104/1992, per la durata di venticinque giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi.

L’aiuto del Patronato Epasa-Itaco

Il calcolo della pensione e dell’età in cui è possibile maturarne il diritto non è affatto semplice, neanche per le mamme lavoratrici. Il consiglio rimane quello di affidarsi a professionisti esperti in grado di stabilire quale sia l’opzione migliore da applicare e che la legge offre. Su www.epasa-itaco.it è possibile trovare la sede più vicina del Patronato Epasa-Itaco dove gli operatori saranno in grado di ricostruire il percorso contributivo personale e consigliare la scelta migliore per tagliare il traguardo della propria pensione.