La disapplicazione dei meccanismi di protezione dettati dal codice civile in caso di perdite che incidono in misura determinante sul capitale sociale, introdotti in epoca Covid dal c.d. decreto Liquidità (art. 6 D.L. n. 23/2020) viene estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 (Articolo 3, comma 9 Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198).
Nello specifico, la nuova norma estende alle perdite emerse durante l’anno 2022, la disapplicazione, fino al quinto anno successivo a quello di realizzazione della perdita, delle disposizioni civilistiche dettate a tutela dell’integrità del capitale sociale (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter Codice Civile).
Grazie a tale disapplicazione temporanea, gli amministratori di società (spa, sapa, srl e srl/spa consortili) laddove rilevino nel 2022 una perdita del capitale sociale di oltre un terzo o una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (50 mila per le spa e 10 mila per le srl) potranno proseguire regolarmente la gestione dell’attività d’impresa senza essere costretti a convocare d’urgenza l’assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del capitale sociale o in alternativa la trasformazione della società. Resta, invece, ferma la previsione in tema di informativa ai soci (art. 2446 comma 1, Codice Civile).
Per effetto della medesima disposizione, è prevista anche la disapplicazione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale (art. 2484, comma 1, n. 4, e art. 2545 duodecies Codice Civile). Ciò vale sia per le società di capitali che per le società cooperative. Viene, in tal modo, scongiurato anche il pericolo di messa in liquidazione di un numero potenzialmente elevato di società, vittime della paralisi economica provocata dal perdurare dell’emergenza pandemica da COVID-19 nonché dall’attuale dalla crisi energetica e dei mercati causata dal conflitto tra Russia e Ucraina.
Ne consegue che, il termine entro il quale le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 devono essere ripianate o devono, comunque, essere adottati i provvedimenti richiesti (quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria) è rinviato fino al momento in cui si terrà l’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo alla realizzazione della perdita. In concreto, dunque, sarà l’assemblea che approverà il bilancio dell’esercizio 2027 a dover prendere i provvedimenti necessari.
Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, dell’ammontare delle perdite registrate, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
La misura consente di evitare che la perdita del capitale derivante dalla sfavorevole congiuntura economica, imponga agli amministratori di mettere in liquidazione imprese che di per sé sarebbero ancora in grado si stare sul mercato, ponendo al tempo stesso al riparo l’organo amministrativo dal rischio di responsabilità per gestione non conservativa dell’integrità e del valore del patrimonio sociale in caso di liquidazione (art. 2486 del Codice Civile). Ha, inoltre, la finalità di aiutare le imprese che non hanno i mezzi per rifinanziarsi o che non possono contare sugli apporti dei soci.