L’art. 1, co. 549-553, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha modificato le regole di calcolo dell’agevolazione ACE per i soggetti IRPEF, estendendo agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria le stesse regole di determinazione previste per le società di capitali. 

 

In particolare, già con riferimento all’anno d’imposta 2016, per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria rileva, come incremento del patrimonio ai fini della determinazione del “rendimento nozionale”, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010. Ne consegue che ai fini del calcolo dell’ACE 2016, occorrerà considerare come dato di partenza la citata differenza tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010.

 

Le difficoltà riscontrate dai soggetti IRPEF nella determinazione dell’ACE sono dovute al fatto che gli stessi, pur se in contabilità ordinaria, non sono tenuti all’approvazione e alla trasmissione formale del bilancio come per i soggetti IRES, pertanto non devono attendere l’approvazione del bilancio per poter procedere alla distribuzione degli utili. Ci si chiede, dunque, come debbano essere trattati i prelievi di utile maturati in corso d’anno, in particolare durante il periodo d’imposta 2016, anno di decorrenza delle nuove regole. Peraltro, il medesimo problema si porrà anche negli anni successivi, posto che la recente modifica alla disciplina ACE disposta dall’articolo 7 del DL 50/2017, interviene solamente sui criteri di individuazione  dell’anno dal quale considerare gli incrementi di patrimonio netto.

 

In particolare, l’adozione delle medesime regole di determinazione dell’ACE sia per i soggetti IRES che IRPEF, trattando in modo uguale situazioni diverse, porta a ritenere che la determinazione del rendimento nozionale da parte di questi ultimi, deve essere effettuato senza considerare l’utile maturato nel corso del 2016 ed aggiungendo/sottraendo gli eventuali incrementi/decrementi “netti”, incluso quelli derivanti da prelievi effettuati attingendo all’utile formatosi nel medesimo anno 2016.

 

Sentita a riguardo l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, l’utile di esercizio formato nell’anno d’imposta 2016 parteciperà alla formazione della base ACE relativa all’anno successivo (2017), sebbene sia stato già distribuito. Ciò al fine di tener conto dell’effettivo incremento patrimoniale non rilevato in precedenza.

 

E’ evidente l’urgenza di una modifica normativa che, nella determinazione degli incrementi di patrimonio netto utile ai fini della determinazione dell’agevolazione ACE, tenga conto delle diverse regole contabili tra soggetti IRES ed IRPEF.