E’ stato emanato il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale si stabiliscono i criteri di accesso di imprese e professionisti nel c.d. sistema premiale degli studi di settore, finalizzato a conferire tranquillità fiscale alle imprese congrue, normali e coerenti allo strumento di “compliace” (cfr Provvedimento 13 aprile 2016, prot. n. 53376).
Secondo i criteri applicabili per l’anno 2015, rientrano nel meccanismo premiale le imprese per cui si rendono applicabili 159 su 204 studi di settore totali (vedi elenco riportato nell’allegato 1 del provvedimento): 51 del manifatturiero, 36 dei servizi, 69 del commercio e 3 delle professioni.
Al riguardo occorre ricordare che il percorso che ha portato a tale situazione è iniziato nel 2011 anno in cui il premiale era rivolto a solo su 55 studi di settore con una platea potenzialmente interessata di 605.306 imprese delle quali 210.648 sono risultate congrue, coerenti e normali.
Nel 2014 gli studi interessati sono stati 157 ed erano rivolti ad una platea di 2.122.627 imprese delle quali 527.143 sono risultate congrue, normali e coerenti (pari al 24,8%). Secondo le stime fatte dalla SOSE (Società per gli Studi di Settore), il sistema premiale, da solo, ha contribuito con 3.969.000 di ricavi e 1.952.000 di redditi aggiuntivi, segno di una esigenza reale alla “tranquillità fiscale”.
Tale dato è da ritenere un risultato importante ed ulteriormente migliorabile tenuto conto che, dal 2015, vi è il riconoscimento delle richieste da tempo da noi avanzate di applicare i correttivi crisi anche ai valori soglia minimi degli indicatori di coerenza, che dovrebbero consentire un più facile accesso al sistema premiale alle imprese interessate.
E’ importante infine ricordare che il meccanismo premiale, introdotto dall’articolo 10 del DL n. 201/2011, conferisce una reale tranquillità rispetto a possibili controlli da parte dell’amministrazione finanziaria, qualora, oltre alla congruità, si dimostri normalità e coerenza a tutti gli indicatori previsti. In tal caso, infatti, sono fortemente limitati i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e delle Guardia di Finanza. Tali soggetti, oltre ad essere esclusi dalle liste dei soggetti cui si effettuano gli accertamenti bancari, nei confronti dei contribuenti cui si applica tale regime:
- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, ossia gli accertamenti fatti dall’amministrazione finanziaria sulla base di indici economici aziendali di capacità contributiva;
- sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento, per cui l’amministrazione finanziaria ha tempo per fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- Il redditometro (c.d. accertamento sintetico), è ammesso solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Il nostro lavoro, come sempre, è proteso verso l’obiettivo di garantire l’applicabilità concreta di questo istituto giuridico di schermo ad altri accertamenti presuntivi per le imprese fedeli al fisco. Una buona ed efficace selezione delle imprese per l’accertamento deve essere al primo punto dell’agenda della “Civiltà fiscale”.