Ormai la giurisprudenza è consolidata: la selezione dei professionisti la fa il mercato sulla base delle competenze, della qualità e dei meriti acquisiti nell’esercizio dell’attività, e non la mera formalità di iscrizione ad un albo professionale. Un parere della Corte di Cassazione pubblicato il 28 maggio (ordinanza n. 15004/2021) rafforza questo orientamento che dovrebbe essere scontato.

Secondo la Suprema Corte non esiste una riserva esclusiva degli ordini professionali. È sufficiente che l’esercizio dell’attività sia svolto in maniera trasparente esplicitando che non si è muniti di quella specifica abilitazione e si opera in forza di altri titoli, quali quelli conferiti dalla legge n. 4 del 2013, o di altri modelli organizzativi e societari.

A nostro giudizio il parere della Corte di Cassazione deve rappresentare un punto di partenza per garantire alle imprese servizi sempre più qualificati, a prescindere dall’iscrizione del soggetto ad un albo professionale.

In primo luogo, occorre consentire a tutti coloro che tengono la contabilità delle imprese, a prescindere se iscritti o meno all’albo degli esperti contabili, di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni che derivano dalle contabilità da loro predisposte, sul modello per l’opzione per lo sconto in fattura, per la cessione del credito d’imposta relativo alle spese per lavori edili per cui maturano detrazioni con i requisiti per ottenere il Superbonus 110%.

Specialmente in questo periodo storico, occorre quanto mai puntare sulla qualità della prestazione, del servizio e della consulenza favorendo la selezione da parte del mercato. Se l’impresa, per la tenuta della contabilità e la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, ha scelto, consapevolmente, di affidarsi ad un soggetto, non può essere obbligata a rivolgersi ad un soggetto diverso per avere il visto di conformità sulle dichiarazioni alimentando un palese conflitto di competenze e un aumento di costi.