Con il nuovo Regolamento l’ANAC ridefinisce i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’attività verrà programmata annualmente attraverso un’apposita Direttiva ed attuata secondo il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità.

L’Attività di vigilanza verrà svolta d’ufficio e su segnalazioni, da presentare secondo modalità predefinite (art. 5) e sottoscritte dai soggetti segnalanti, ma nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnali illeciti dovrebbe essere garantita la «riservatezza della identità del segnalante».

Le «segnalazioni anonime» (art.6), invece, potranno essere prese in considerazione solo se «riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate … al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza. Il dirigente dell’ufficio può altresì proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza».

Vengono definiti (art. 8) i Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso e (art. 9) tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo; mentre l’art. 7 individua casi e modalità di Archiviazione delle segnalazioni.

L’art. 11 definisce l’Ordine di priorità delle segnalazioni, ed il 12 gli Atti conclusivi del procedimento di vigilanza, che, a seconda dei casi potranno consistere in una segnalazione di buone pratiche amministrative, in una raccomandazione, relativamente ad atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell’esecuzione del contratto, o, infine, in una raccomandazione vincolante, relativa agli atti della procedura di gara, nel caso ricorrano alcune specifiche gravi violazioni (c. 2).

Gli articoli successivi disciplinano dettagliatamente il procedimento:

Art. 13. Avvio del procedimento di vigilanza, Art. 14. Partecipazione all’istruttoria, Art. 15. Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti, Art. 16. Audizioni, Art. 17. Ispezioni, Art. 18. Sospensione dei termini del procedimento, Art. 19. Comunicazione di risultanze istruttorie, Art. 20. Conclusione del procedimento, che potrà avvenire in forma semplificata (art. 21) ove non sussistono dubbi interpretativi o sia possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità, Art. 22. Comunicazione dell’atto di raccomandazione vincolante e verifica dell’esecuzione, Art. 23.Comunicazione dell’atto di raccomandazione e verifica dell’attuazione, Art. 24. Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile, Art. 25. Comunicazioni.

Il nuovo regolamento (ex art. 26. Disposizioni transitorie), si applica anche alle segnalazioni già pervenute all’Autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento alla data della sua entrata in vigore, ma, nel caso di raccomandazione vincolante, si applicherà solo nel caso gli atti di gara oggetto di istruttoria siano successivi all’entrata in vigore del nuovo codice.

Il nuovo regolamento, entrato in vigore il 1° marzo, sostituisce il precedente «Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi», il cui art. 4, però, continuerà ad avere applicazione fino alla entrata in vigore del nuovo regolamento di vigilanza collaborativa.

 

Si veda anche la Relazione al nuovo Regolamento – formato pdf 263

Ed i Regolamenti del 25 novembre 2015 – Linee Guida per lo svolgimento delle Ispezioni:

Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni – formato pdf (554 Kb)

Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi