Il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 all’art. 3, co. 2 ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2017, il regime di gradualità (di cui all’art. 3, co. 2, l. 12 marzo 1999, n. 68) per i datori di lavoro con un organico da 15 a 35 dipendenti, prevedendo che il rispetto delle quote di riserva sia obbligatorio indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro avesse o meno effettuato nuove assunzioni.
Dal 1° gennaio 2017, pertanto, le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti avrebbero dovuto coprire la quota di riserva, assumendo alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio. In precedenza, come si è già detto, l’obbligo scattava solo in caso di nuove assunzioni.
Anpal, con nota prot. n. 454/2017, aveva chiarito che l’assunzione del disabile avrebbe dovuto avvenire entro il 1° marzo 2017, potendo essere la stessa sia numerica che nominativa.
Il c.d. Milleproroghe 2017 (d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, conv. con mod. l. 27 febbraio 2017, n. 19) ha, però, differito al 1° gennaio 2018 la decorrenza dell’obbligo di assunzione, prevedendo che anche per tutto il 2017 trovasse applicazione il c.d. regime di gradualità. Anche per l’anno 2017, quindi, l’obbligo di assunzione ai fini del collocamento mirato si è concretizzato esclusivamente in caso di nuove assunzioni.
Con l’abrogazione di tale regime a partire dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti dovranno attivarsi per adempiere all’obbligo di assunzione entro il termine massimo di 60 giorni.
Il termine “differito” per l’adempimento dell’obbligo occupazionale, concesso in caso di prima assunzione (art. 2, co. 2, d.p.r. 10 ottobre 2000, n. 333), in quanto strettamente legato alla norma abrogata (art. 3, co. 2, l. n. 68/99), infatti, deve ritenersi non più applicabile a partire dal 1° gennaio 2018.