È stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il regime sperimentale italiano sull’indicazione in etichetta della provenienza della materia prima per il  riso. 

Relativamente al riso devono continuare a essere indicati:

  1. a) “Paese di coltivazione del riso”;
  2. b) “Paese di lavorazione”;
  3. c) “Paese di confezionamento”.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese, ad esempio il nosto, è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.

Anche per il riso, se le fasi di produzione avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.