Il 31 Dicembre 2018 è stata pubblicata la Legge di Bilancio per l’anno 2019 (G.U. n. 302, S.O. n. 62).

La Legge 30 Dicembre 2018, n° 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021), è pertanto in vigore dal 1° Gennaio 2019; essa è composta di 19 articoli ma soltanto l’articolo 1, costituito da 1.143 commi, contiene le misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici mentre, gli articoli dal 2 al 19, riguardano l’approvazione degli stati di previsione.

Al fine di dare una prima e mirata informazione su quanto entrato in vigore, nelle pagine che seguono, abbiamo cercato di svolgere un sintetico lavoro di rappresentazione delle misure che interessano direttamente e/o indirettamente le imprese di autotrasporto.

Considerata la portata e l’articolazione della norma, ci riserviamo di rivedere quanto rappresentato rinviando, per un maggiore e dettagliato approfondimento, alla lettura integrale del testo normativo (riportato, per la parte di interesse per l’autotrasporto, nel documento che si allega). 

Premesso quanto sopra, di seguito proponiamo una panoramica delle misure di interesse. 

NEL MERITO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 – STRALCIO AUTOTRASPORTO  

Vanno nel senso da noi auspicato la sterilizzazione dell’IVA (Art. 1, comma 2) e delle ACCISE sui carburanti (Art. 1, comma 5); nonostante ciò, non può essere sottaciuto il fatto che dal 2020, l’aliquota IVA oltre all’aumento già previsto con le precedenti finanziarie subirà un ulteriore incremento del + 0,3% (2.020 = 25,2%) mentre, per quanto riguarda l’accisa sui carburanti, sarà incrementata in misura tale da determinare un maggiore gettito di 400 milioni (rispetto ai 350 milioni previsti in precedenza).

Accolta con estremo favore “l’interpretazione” che dispone l’abrogazione della norma che avrebbe tagliato del 15% il credito di imposta destinato al rimborso delle accise (Art. 1, comma 57): l’abnorme carico delle imposte (ca. il 60%) sul prezzo di vendita alla pompa del carburante, genera fenomeni di concorrenza con altri Paesi che in parte sono compensati dal rimborso in argomento, tagliare del 15% le risorse accantonate a tal fine, avrebbe significato affossare ancora di più l’autotrasporto italiano.

Purtroppo dobbiamo constatare la scomparsa del “Superammortamento” (130%) che, negli anni passati, ha contribuito a favorire il rinnovo del parco veicolare; al suo posto, è stata introdotta la tassazione agevolata degli utili reinvestiti (Art.1, comma 28): IRES (IRPEF) ridotta di 9 punti percentuale e per questo definita anche “Mini IRES”.

Il nuovo incentivo prevede l’applicazione di una tassazione duale del reddito prodotto ogni anno per tutte le imprese. In sintesi, la quota corrispondente agli utili prodotti l’anno precedente e accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, per la parte corrispondente agli ammortamenti riferibili agli investimenti in beni strumentali nuovi ovvero riferibile al costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, è assoggettata ad una tassazione pari all’aliquota ordinaria applicabile IRES – IRPEF, ridotta di 9 punti percentuali.

Per le società di capitali, pertanto, questo significa applicare una tassazione agevolata del 15% sul reddito così determinato e del 24% (tassazione ordinaria) sulla parte restante del reddito. Per i soggetti IRPEF, è prevista una riduzione di 9 punti percentuali dell’IRPEF.

La misura può essere considerata analoga al superammortamento per ciò che attiene alla tipologia degli investimenti per i quali si può usufruire della tassazione agevolata IRES – IRPEF, in quanto, tra gli investimenti che possono usufruire dell’agevolazione, “dovrebbero” (il condizionale è, ad oggi, ancora d’obbligo) essere compresi anche gli autocarri.

Per la nuova “mini IRES”, rientrano infatti nella nozione di investimenti: la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive situate in Italia.

La norma precisa poi che sono esclusi gli investimenti in beni immobili e quelli in autovetture concesse in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di possesso. (“veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis del T.U.I.R.”).

Pertanto, ragionando per esclusione, ciò starebbe a significare che l’agevolazione “dovrebbe” essere  riconosciuta per tutte le altre tipologie di veicoli compresi gli autocarri per il trasporto di merci.

Va in ogni caso evidenziato che, se da una parte la norma coglie sicuramente un’esigenza delle aziende di autotrasporto (che chiedono incentivi per la sostituzione del parco veicolare), tuttavia essa potrebbe essere scarsamente fruibile dalle piccole imprese personali, in primo luogo per le complicazioni amministrative richieste per fruire della misura.

La perdita del “superammortamento” potrebbe quindi non essere ben compensata dall’introduzione della c.d. “mini – IRES”.

Se a ciò si aggiunge la scomparsa del fondo specifico per gli investimenti di 50 milioni di euro, previsto nei lavori preparatori ma poi non confermato nella stesura finale della legge di Bilancio 2019, aumenta la preoccupazione per le politiche restrittive della circolazione che si stanno attuando in gran parte del Paese.  

Le politiche restrittive che perseguono le finalità di un minore impatto ambientale, se non vogliono contribuire ad affossare ulteriormente il settore, devono necessariamente essere precedute ed accompagnate da incentivi ed agevolazioni fiscali che effettivamente favoriscano la sostituzione del parco veicolare, da una visione complessiva che riformi il settore e consenta di recuperare risorse direttamente nel mercato.

L’applicazione delle restrizioni alla circolazione senza tenere conto di queste considerazioni, non otterrebbero il fine condiviso del minor impatto ambientale ma, tendenzialmente, favorirebbero soltanto chi ha già Euro 6 ed Euro 5 e rappresenta soltanto il 13,81% dell’intero parco veicolare pesante italiano (99.869 mezzi su un totale di 722.921 veicoli industriali).

Positiva la conferma della possibilità di accedere al credito tramite la “Nuova Sabatini” (Art.1, comma 200) e delle agevolazioni previste da “Iperammortamento” (Art.1, commi da 60 a 62) il cui ammortamento, con la legge di bilancio 2019, è maggiorato del 170% (prima 150%) del costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica di cui all’Allegato “A” della Legge n° 232/2016.

Rispetto a tale misura va evidenziato che, la legge di Bilancio 2019, ha introdotto uno scaglionamento dell’agevolazione sulla base dell’importo degli investimenti: “La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro”.

Il tema della carenza di autisti dovuta, tra l’altro, agli alti costi per conseguire i titoli abilitanti alla professione, è stato più volte segnalato al MIT e pertanto, la misura che prevede il rimborso nella misura del 50% del totale delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati al c/terzi, non può che trovare la nostra soddisfazione (Art.1, commi da 291 a 295).

Il rimborso avviene a cura dell’impresa che a sua volta, come compensazione, può usufruire di una detrazione dell’imposta sul reddito sino ad un massimo di 1.500 euro per ciascun periodo di imposta.

Considerato che i costi per acquisire la patente e la CQC si aggirano, mediamente, intorno ai 3.500 euro, l’impresa potrà beneficiare dell’agevolazione soltanto per un dipendente.

Lamentiamo pertanto l’esiguità della detrazione massima concessa all’impresa.

Da tempo, CNA Fita denuncia i gravi danni, anche in termini di sicurezza nella circolazione stradale, arrecati alle imprese di autotrasporto per i lunghi tempi di attesa per l’effettuazione delle operazioni di revisione e ciò a causa, principalmente, dell’oramai cronica carenza degli organici delle Motorizzazioni periferiche di gran parte dell’Italia.

Per superare tali difficoltà, CNA Fita e CNA Autoriparazione, avevano congiuntamente proposto anche la concessione delle revisioni dei mezzi pesanti sopra i 35 Q.li di massa complessiva a Centri privati debitamente autorizzati.

I commi 372 (e seguenti) e 1.049 (e seguenti) danno esito concreto alle nostre rivendicazioni prevedendo, rispettivamente, l’assunzione di 50 nuove unità di personale e la possibilità di concedere a centri privati le operazioni di revisione anche per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 Tonnellate.

Sono esclusi dalla possibilità di effettuare la revisione presso i centri privati, i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose e quelli che trasportano merci non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).

Riscontriamo pertanto un concreto intervento per risolvere i lunghi tempi di attesa e ciò a favore anche di quei mezzi che la norma esclude da questa nuova possibilità dato che, di riflesso, le MC essendo state decongestionate e potenziate, avranno sicuramente maggiore disponibilità di tempo a riceverli ed effettuare la revisione.

In merito a questo tema, chiediamo al MIT di coinvolgerci nella delicata stesura del Decreto di attuazione della norma richiamata e che deve essere predisposto entro la fine del mese di Gennaio c.a.

CNA Fita, il 19 Giugno 2018, scrivendo al neo eletto Ministro Toninelli, aveva denunciato la grave situazione del sistema viario ed infrastrutturale che interessa l’asse del Po’ evidenziando che le criticità di ponti, cavalcavia e sovrastrutture rischiavano di isolare queste importanti Regioni e frenare irrimediabilmente lo sviluppo delle economie che interessano i due versanti del fiume Po.

A distanza di sei mesi dalle nostre denunce e richieste, nella Legge di Bilancio 2019 (Art.1, comma 891), prendiamo atto dell’introduzione di un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 da utilizzare per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.

Altre importanti misure in tema di viabilità e di flussi veicolari logistici sono quelle che interessano Genova e l’Autorità di sistema portuale del mare ligure.

Per contrastare gli effetti negativi derivanti dal crollo del Ponte Morandi, è riconosciuto all’Autorità portuale del mar ligure occidentale (Art. 1, comma 1.023-1.024), un finanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 da destinare a piani di sviluppo portuali, intermodalità ed integrazione tra la città ed il porto di Genova.

Per l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova (Art.1, commi da 1025 a 1027), è ricompresa anche la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento a cui sono state assegnate, per l’anno 2019, risorse pari a 2 milioni di euro.

Per il ristoro delle maggiori spese sostenute dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo del Ponte “Morandi”, la Legge di bilancio 2019 (Art.1, comma 1.019), autorizza la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2.019 e 2.020.

Per le stesse finalità di cui al precedente periodo, il 3 Dicembre 2018 è stato condiviso tra tutte le associazioni datoriali maggiormente rappresentative, la bozza di decreto attuativo del decreto “Genova” (D.L. 28 Settembre 2018, n°109 – G.U.S.G. n°226 del 28.9.2018) che deve rendere effettivamente fruibili i 20 milioni di euro stanziati per l’anno 2018.  Tale decreto attuativo, così come condiviso dalle associazioni, è stato firmato dal Ministro Toninelli il 27 Dicembre 2018, è stato inviato alla Corte dei Conti per la sua registrazione e presumibilmente entro fine mese sarà ufficialmente pubblicato e quindi saranno rese effettivamente utilizzabili le risorse stanziate per l’anno 2018 ai fini del ristoro previsto in questo periodo (14.8.2018 – 31.12.2018) per le imprese di autotrasporto.

La riduzione del costo del lavoro è una delle nostre costanti rivendicazioni, a tale scopo la revisione dei premi e dei contributi INAIL, contenuta all’articolo 1, comma 1.121 della Legge di Bilancio 2019, va verso questa direzione. 

La misura ridisegna la normativa sui premi INAIL e, al fine di introdurre una revisione complessiva delle tariffe nel triennio 2019 – 2021, prevede la loro riduzione per 410 milioni di euro nell’anno 2019, 525 milioni per il 2.020 e 600 milioni per il 2.021.

A copertura delle minori entrate dovute al taglio del costo del lavoro è previsto  un progressivo taglio delle misure ad oggi esistenti, nonché delle rendite e degli indennizzi sugli infortuni.

In primis, è prevista una riduzione delle risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro pari ad un totale di 310 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

Lo sconto per la prevenzione sarà invece ridotto di 100 milioni di euro per il 2020 e il 2021 e le risorse strutturali di cui sopra potranno essere ridotte di ulteriori 50 milioni di euro dopo le verifiche dell’INAIL.

Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe da gennaio 2019, la Legge di Bilancio ha previsto la proroga dei termini dell’autoliquidazione 2018/2019 e l’INAIL, in data 4 Gennaio 2019, ha diffuso una conseguente nota esplicativa nella quale rende noto quanto segue:

  • il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;
  • il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
  • il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione è stato differito al 16 maggio 2019;
  • il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

Il differimento dei termini, precisa l’INAIL, riguarda la tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni «Industria», «Artigianato», «Terziario» e «Altre Attività», nonché la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa premi del settore navigazione.

Rispetto allo specifico fondo per l’autotrasporto, è accolta con particolare favore la conferma dei 240 milioni di euro da distribuire tra deduzioni forfetarie, agevolazioni per gli investimenti, ecc. (Tabella X allegata alla legge di bilancio per l’anno 2019)

Salvo eventuali nostre possibili sviste che, data la complessità della materia, potrebbero sussistere in questa prima fase di analisi della norma, suscita invece forte preoccupazione il riscontro della carenza di ca. 46 milioni di euro da assegnare al rimborso dei pedaggi autostradali (capitolo di spesa 1330) per ciascuno degli anni 2019-2020- 2021.

Dalla lettura della tabella X allegata alla Legge di Bilancio 2019, lo stanziamento della parte strutturale destinata al rimborso dei pedaggi autostradali, ammonterebbe infatti a 8.541.587 di euro determinando così, rispetto agli anni precedenti, una differenza in difetto pari a circa 46 milioni di euro per ciascuno degli anni sopra richiamati:

Dobbiamo purtroppo prendere atto che, alla data della presente e quindi fuori ogni tempo massimo, non è stato ancora diffuso il comunicato dell’Agenzia delle Entrate per quantificare e rendere effettivamente fruibile l’ulteriore cifra (in aggiunta ai 38 euro già utilizzati per l’anno 2018) da destinare alle deduzioni forfetarie derivante dall’ulteriore stanziamento di 26,4 milioni di euro così come disposto dal D.L. n°119/2018 (c.d. “Decreto Fiscale”)

A tal proposito stiamo insistentemente chiedendo delucidazioni in merito.

Rispetto alla programmazione di ulteriori interventi di settore, richiesti ma ancora in attesa di riscontro da parte del MIT, evidenziamo quanto segue.

È apprezzabile lo stop degli aumenti dei pedaggi intervenuto sulla maggior parte delle autostrade italiane.

Auspichiamo però che ciò possa ricomprendere quanto prima anche quelle che, anche quest’anno hanno applicato nuovi aumenti e che tale impegno possa essere reso definitivo e non provvisorio.

CNA FITA attende un positivo riscontro di alcune sue rivendicazioni per migliorare la gestione del  “Piano Neve” evidenziate in più occasioni sia al MIT che al Ministero dell’Interno.

Tra le richieste ancora non soddisfatte, quella che anche i rappresentati delle associazioni dell’autotrasporto siano contemplati e quindi integrati tra i soggetti che compongono sia “Viabilità Italia“ che i Comitati Operativi Viabilità (COV) istituiti presso le prefetture.

Il coinvolgimento di rappresentanti degli autotrasportatori, fa si che si mettano a fattor comune tutti gli elementi conoscitivi ed operativi di questi professionisti e quindi si possa contribuire in maniera determinante a superare particolari e specifiche criticità. La partecipazione diretta a questi organi di gestione, risulta sicuramente utile per contribuire alla pronta, diretta e massima diffusione tra gli autotrasportatori dei contenuti degli avvisi delle condizioni meteo avverse

CNA Fita ha più volte evidenziato che nei 28 Paesi dell’UE, 13 hanno imposte che incidono meno del 50% sul prezzo finale del gasolio.

In materia di imposte sul gasolio (accise ed IVA), gli ultimi tre anni, ribadiscono una situazione persistente: con un percentuale di incidenza che si avvicina al 60%, l’Italia si trova sempre tra i primi tre posti (tra Svezia ed Inghilterra), in ordine decrescente di imposizione tra i 28 Paesi dell’UE!

CNA Fita, continua pertanto a richiedere con forza che “L’Italia porti le imposte sul gasolio sotto il 50% del costo complessivo alla pompa. Ne va della competitività del sistema Paese”!

Dopo l’ultima sollecitazione (UNATRAS) al Ministro ed al Vice Ministro effettuata il 15 Novembre 2018, continuiamo infine a rivendicare: 

  • la previsione di un fondo per il rinnovo del parco veicoli per garantire i più alti standards ambientali e di sicurezza stradale;
  • l’implementazione di controlli specifici per il contrasto alla concorrenza sleale; 
  • la ripubblicazione dei valori di riferimento dei costi di esercizio; 
  • la certezza dei tempi di pagamento