Si è svolto oggi il seminario organizzato da CNA in collaborazione con ENEA, in cui sono state illustrate le numerose semplificazioni delle procedure per caricare i dati richiesti sul portale ENEA e che dovrebbero rendere meno gravosa l’operazione di caricamento dati da parte dei beneficiari delle detrazioni fiscali e degli intermediari.

È stato sottolineato, innanzitutto, che le registrazioni precedentemente effettuate (quelle dal 2010 al 2018) al portale per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della L. 296/06 (consultabile a qui) sono valide anche per il nuovo portale e senza ulteriori registrazioni da parte degli utenti.

Inoltre è stato chiarito che il caricamento dei dati relativi all’intervento di efficienza energetica effettuato potrà essere eseguito sia dal soggetto beneficiario che da un intermediario (es. impresa che ha eseguito i lavori, commercialista, consulente, società di servizio di una associazione di categoria, etc.). In merito, CNA ha fatto rilevare l’opportunità di prevedere un ruolo ufficiale delle Associazioni di categoria nell’invio delle comunicazioni; si tratterebbe infatti di un ruolo attivo nella trasmissione di dati corretti e pertanto utili alla determinazione dell’effettivo risparmio energetico.

È stato inoltre evidenziato che, per ciascuna tipologia di intervento, non è necessario, almeno in questa prima fase, inserire tutti i dati richiesti dal portale. I dati obbligatori da caricare affinché la pratica possa essere inviata correttamente all’ENEA, sono contrassegnati in giallo e in verde nelle mascherine, come evidenziato nella Guida Rapida e riepilogati dallo schema seguente:

Qualora un dato obbligatorio non venga inserito, il sistema non consentirà di proseguire oltre, evitando in tal modo che una pratica inviata in modo incompleto possa essere successivamente rigettata. Il sistema, al contrario, rimanderà automaticamente alla pagina contenente i dati non corretti o mancanti per l’integrazione. I box evidenziati in verde segnalano la compilazione “accompagnata” dei dati; per ogni tipologia di intervento, infatti, si potrà scorrere un menù a tendina tra cui selezionare le diverse opzioni possibili.

Uno degli argomenti più delicati affrontati nel corso del seminario, riguarda la possibilità che il mancato invio dei dati relativi ai lavori effettuati dal 1.1.2018 al 21.11.2018, o il loro invio oltre il termine dei 90 giorni con scadenza ultima prevista per il 19 febbraio 2019, possa comportare o meno, per l’utente, la perdita del diritto ad usufruire della detrazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, sulla questione non si è ancora pronunciata ufficialmente. Sembrerebbe tuttavia intenzionata a dare indicazioni in merito in occasione dell’emanazione della consueta circolare indirizzata ai CAF con le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, la cui uscita è prevista per fine marzo–inizio aprile 2019, ben oltre quindi il termine del 19 febbraio.

Ed è proprio sull’eccessiva ristrettezza e la evidente non congruità di questi termini che si sono incentrate le richieste della CNA di una proroga dei 90 giorni attualmente previsti, per consentire alle imprese ed agli utenti di inviare i dati richiesti con un maggior lasso temporale a disposizione ed in un clima di  maggiori certezze.

Al riguardo, ENEA ha dichiarato la volontà di verificare con il MiSE e l’Agenzia delle Entrate la possibilità di rivedere i termini previsti.