L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all’applicazione del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) con la recente risoluzione 23 luglio 2015, n. 67/E. Secondo l’amministrazione finanziaria è possibile correggere la scelta adottata con comportamento concludente sino al 23 luglio 2015 ed entrare così nel regime dei minimi, fino al 23 agosto 2014.
Considerando che la risoluzione è stata emanata durante i mesi estivi ed in periodo di campagna dei versamenti relativi alle dichiarazioni, è nostra intenzione chiedere una proroga del termine per effettuare la correzione del comportamento ad una data successiva alla pausa estiva.
In particolare, la risoluzione 23 luglio 2015, n. 67/E, chiarisce l’ambito applicativo del suddetto regime nelle ipotesi in cui un soggetto inizia l’attività nei primi mesi del 2015 ovvero prima del 1° marzo 2015, data di entrata in vigore della disposizione recata dall’art. 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192/2014 che stabilisce la decorrenza del termine di riapertura del regime fiscale di vantaggio previsto dal citato art. 27, c.1 e 2, DL n. 98/2011. Nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate è chiaro che tutti coloro che hanno adottato un comportamento conludende che lascia intendere una mancata opzione per ilr egime dei minimi, prima dell’entrata un vigore dell’estenzione avvenuta con data 1° marzo 2015, possono correggere il comportamento adottato secondo le consuete procedure riportate correttamente nella risoluzione.
Tuttavia, per conoscere la portata applicativa della risoluzione n. 67/E in merito a tutte quelle situazioni createsi per effetto dell’incertezza normativa è stata sentita, per le vie brevi, l’Agenzia delle Entrate.
E’ stato richiesto un chiarimento per quei soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1/3/2015 (decorrenza termine di riapertura del regime fiscale di vantaggio) con l’emissione di fatture con applicazione dell’Iva e senza la comunicazione in sede di inizio attività dell’opzione per l’adesione allo stesso regime di vantaggio. In particolare stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se tali soggetti potessero aderire al presente regime stesso nel 2015, adottando i comportamenti descritti nella citata RM n. 67/2015, pur avendo esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alla liquidazione periodica dell’IVA.
L’amministrazione ha confermato che la finalità della risoluzione è proprio quella di riconoscere a tutti i contribuenti – non solo a coloro che hanno iniziato l’attività prima dell’entrata in vigore del decreto mille proroghe ma a tutti quelli che abbiano, per errore, applicato un diverso regime in mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia – di rettificare i documenti già emessi con addebito di Iva entro 30 giorni dalla pubblicazione della risoluzione.