La legge 116/2014, di conversione del DL 91/2014 cosiddetto competitività, è intervenuta in materia di VIA modificando la parte II del d.lgs 152/2006 – testo unico ambientale.

Tra le novità introdotte, al fine di garantire una più coerente attuazione delle norme europee, per i progetti soggetti a screening (Allegato IV alla parte II del d.lgs 152/06) viene delegata ad un successivo DM la definizione dei criteri e delle soglie da applicare alla procedura di cui all’articolo 20 del TU ambientale.

Proprio in questi giorni, è iniziato l’iter di approvazione dello schema di decreto ministeriale “recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome”, di cui stiamo monitorando contenuti e tempi di emanazione; il provvedimento è attualmente alla Camera per il parere.

Nel frattempo, sono emerse alcune criticità in questa fase transitoria.

Infatti, la disposizione contenuta al medesimo articolo 15 del Dl competitività, dispone che “fino all’entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all’articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V”. Su questa disposizione transitoria, molte Regioni hanno adottato  una interpretazione estremamente rigida (e a nostro avvio non corretta) e, da ultimo, la Conferenza Stato Regioni ha fornito una nota esplicativa.

In particolare, l’elemento di criticità deriva dal fatto che vengono considerate non più applicabili le soglie di cui all’Allegato IV (nonostante queste soglie non siano state abrogate dalle modifiche del DL 91/14); conseguentemente, secondo questa interpretazione tutte le categorie progettuali presenti nel relativo elenco, a prescindere dalle soglie, dovrebbero essere sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Tale interpretazione dà luogo ad un appesantimento burocratico estremamente penalizzante, costoso e determina un allungamento dei tempi dei processi autorizzativi, al di là di ogni principio di buon senso oltre che di non corretta interpretazione normativa.

Occorre evidenziare che la nota esplicativa fornita dalla Conferenza Stato Regioni, più volte ribadisce alcuni principi della Direttiva comunitaria in materia di VIA, sulla base dei quali gli Stati Membri non dovrebbero essere tenuti ad una la valutazione caso per caso e solo i progetti che possono influire in modo rilevante sull’ambiente dovrebbero essere sottoposti a valutazione.

L’auspicio è che, la prossima emanazione del DM contenente le Linee Guida, possa rappresentare un quadro coerente con le disposizioni comunitarie senza appesantire le imprese con procedure ed oneri ingiustificati.