Vendere online prodotti alimentari comporta, da parte del merchant, una maggiore cura e attenzione con riferimento ai profili normativi da osservare.

La disciplina di legge concernente la vendita online di prodotti alimentari, a dire il vero, non differisce completamente dalla normativa in tema di commercio elettronico, ma viene semplicemente integrata con il Regolamento comunitario 1169/2011/UE che ne definisce meglio gli ambiti di applicazione e le prescrizioni.

Si tratta, infatti, di una materia delicata, che oltre a rispettare alcune regole di tutela del consumatore riguarda l’importantissimo settore del diritto alla salute.

1. Vendere alimenti online: quali requisiti?

Il Merchant che vuole vendere online deve provvedere ad alcuni adempimenti iniziali, previsti per l’avvio dell’attività, a seconda che decida di commercializzare beni alimentari all’ingrosso o al dettaglio.

o   Requisiti personali per la vendita all’ingrosso

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 147/2012, art. 9, l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di generi alimentari è subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti di “onorabilità”:

Nello specifico:

·        non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,

·        non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni.

o   Requisiti personali e professionali per la vendita al dettaglio

Per quanto riguarda, invece, l’attività di commercio al dettaglio di generi alimentari il Merchant deve tenere presente che:

v  oltre si requisiti di onorabilità previsti per il commercio all’ingrosso, occorre il possesso di ulteriori requisiti di tipo professionale e morale, da dimostrare al Comune di appartenenza.

Basta possederne uno dei seguenti, in alternativa:

·        avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

·        avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

·        essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche’ nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

 

2. Gli adempimenti amministrativi e burocratici

Dal punto di vista operativo, il venditore deve seguire alcuni passi essenziali:

·        presentare la SCIA al Comune di competenza;

·        comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’internet service provider con indicazione del codice ATECO;

·        richiedere il numero di P.IVA che resterà invariato sino a chiusura dell’attività;

·        indicare nella home page del sito web, in evidenza, il proprio numero di P.IVA, anche se il sito è utilizzato solo per fini pubblicitari (risoluzione n. 60 del 16/05/2006);

·        nel caso di commercio all’ingrosso, chiedere la registrazione presso la Camera di Commercio competente;

·        se si intendono effettuare operazioni intracomunitarie, deve essere resa evidente ed espressa nella SCIA la volontà di effettuare tali operazioni.

 

3. Gli oneri informativi

Al Merchant che intende vendere “a distanza” beni alimentari è imposta l’osservanza di alcuni oneri informativi.

Nella specie, si tratta di indicazioni sull’identità del merchant, sul bene offerto nonché sugli accessori alla vendita (es. diritto di recesso, solo se previsto), dati devono essere disponibili sia prima che l’utente perfezioni l’acquisto online, sia nel momento successivo in cui egli riceve i beni (messi a Sua disposizione in formato elettronico o cartaceo).

Tra le informazioni ritenute di fondamentale importanza, sia per una piena consapevolezza dell’acquisto sia al fine di consentire all’utenza una completa valutazione sulla convenienza della transazione commerciale, vi sono poi le indicazioni sulle “proprietà speciali” e caratterizzanti di ciascun bene alimentare, che ricomprendono anche le informazioni su allergeni e nutrienti.

Su questo fronte, il merchant (produttore dell’alimento o anche semplice distributore) è chiamato anzitutto a verificare la presenza di un’etichettache riporti tutti i dati alimentari che la legge prescrive per quello specifico prodotto.

E’ obbligatorio che:

1) accanto al nome del prodotto alimentare, sia indicato lo stato “fisico” nel quale si trova il prodotto e lo specifico trattamento che ha subito; ad esempio, dovrà essere chiaro all’acquirente se si tratti di prodotto in polvere, affumicato, decongelato, surgelato, ecc.;

2) su ogni confezione, sia presente l’elenco degli ingredienti nonché (in ordine di peso) di tutte le sostanze impiegate nella produzione. In questo contesto emerge la necessità di un richiamo della presenza di potenziali allergeni e sostanze che possono provocare disturbi o scompensi nei soggetti predisposti.  Tutte le sostanze suscettibili di provocare reazioni allergiche o simili, infatti, devono essere evidenziate con caratteri diversi (per dimensioni, stile o colore) rispetto al resto del testo in etichetta, in modo da permettere di visualizzarne rapidamente la presenza;

3) se nell’alimento sono presenti “oli vegetali” o “grassi vegetali”, sia predisposto un elenco ordinato che ne indichi l’origine specifica (di palma, olio di cocco, grassi idrogenati, ecc.);

4) sulla confezione, sia indicata la durata del prodotto:

·        data di scadenza: se si tratta di cibi deperibili, la data è preceduta dalla dicitura “Da consumare entro il” come limite massimo, oltre il quale il prodotto non deve essere consumato;

·        termine minimo di conservazione (TMC): nel caso di alimenti che durano più a lungo, la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il” indicherà che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche (come il sapore e l’odore) ma può essere consumato senza rischi per la salute;

5) per un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, siano indicate eventuali particolari modalità di conservazione del cibo;

6) se si tratta di sostanze alimentari particolari, come carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d’oliva, sia indicata in etichetta la provenienza;

7) infine, una posizione privilegiata e ben evidente in etichetta, sia lasciata alla dichiarazione nutrizionale. L’Europa ha introdotto l’obbligo di indicazione delle informazioni nutrizionali riferito a 100 g/100 ml dell’alimento. L’elenco ricomprende:

a) valore energetico;

b) grassi;

c) acidi grassi saturi;

d) carboidrati;

e) zuccheri;

f) proteine;

g) sale.

Accanto alle informazioni obbligatorie in etichetta sarà, poi, possibile inserire le c.d. informazioni complementari, ossia consigli e suggerimenti sul consumo specifico dell’alimento.

Ad esempio:

·        nel caso di commercializzazione di prodotti con un notevole quantitativo di caffeina, che non siano tè o caffè, oltre all’indicazione “tenore elevato di caffeina”, si potrà inserire la dicitura “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”;

·        nel caso di dolciumi o bevande ai quali viene aggiunta una quantità rilevante di liquirizia, sarà utilizzabile la dicitura “contiene liquirizia” subito dopo l’elenco degli ingredienti;

e così via.

La corretta indicazione degli elementi nutrizionali in etichetta, oltre ad assolvere allo scopo di informare adeguatamente il consumatore, costituisce una valida prova per il produttore e per i merchant in merito all’assolvimento degli oneri informativi su di loro gravanti.

Più è completa l’informazione, maggiormente evidente sarà la chiarezza, la trasparenza e la buona fede del professionista.

4. Il recesso per i beni alimentari

Nelle vendite online, l’art. 52 del Codice del Consumo prescrive l’obbligo per il merchant di informare il proprio acquirente circa il diritto di restituire il bene, entro 14 giorni dalla consegna, nel caso in cui questi – anche senza motivazione – non intenda restare in possesso del prodotto.

Tale diritto, definito “recesso”, il cui ambito di applicazione copre una vasta area di settori, beni e servizi, viene però escluso per alcune specifiche categorie di prodotti.

Tra esse, vi rientrano a pieno titolo anche alcuni tipi di beni alimentari (art. 47, comma 1, lett. l), cod. cons. e art. 59 cod. cons), e nello specifico: quelli che sono “suscettibili di deteriorarsi o scadere rapidamente”.

Questo perchè il considerevole lasso di tempo intercorrente tra l’esercizio del diritto di ripensamento e l’effettivo riacquisto del possesso del bene da parte del venditore (14 giorni per la comunicazione + 14 giorni per la restituzione per un totale di 28 giorni dalla consegna), si rivela troppo lungo per garantire che il bene alimentare non abbia subito alterazioni nel frattempo. Vi sono alcune particolari categorie di prodotti che possiedono caratteristiche tali da non potersi adeguatamente conservare o accantonare in attesa dello spirare del termine di recesso (si pensi al pesce, alle verdure fresche, ai surgelati, …).

A livello legislativo, il D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 ha da tempo definito (all’art. 1) come deteriorabili una serie di sostanze alimentari particolarmente delicate per via della loro composizione chimico-fisica (erano inclusi nella lista latte; latticini; tutti i prodotti alimentari preconfezionati il cui periodo di vita commerciale sia inferiore a novanta giorni; alcuni prodotti a base di carne; prodotti della pesca; prodotti freschi; prodotti ortofrutticoli e paste fresche con ripieno).

Successivamente all’emanazione del Decreto menzionato, tuttavia, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno specificare meglio le caratteristiche di alcune categorie di beni alimentari suscettibili di alterazione, introducendo la differenza tra bene deteriorabile bene deperibile.

Così, sulla G.U. del 17 maggio 2002, è stata pubblicata un’Ordinanza (datata 3 aprile 2002), rubricata “Requisiti-igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”, che (in attuazione dell’art. 28, comma 8, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n°114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n°59” all’art. 1, lett. i) ha definito deperibile “qualunque alimento che abbia la necessità di condizionamento termico per la sua conservazione”.

Il concetto di alimento “deperibile”, a differenza di quello “deteriorabile” si presta quindi a ricomprendere non solo quegli alimenti che, col passare del tempo, mutano le loro caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche se non vengono conservati con particolari metodologie (sotto vuoto, congelamento o surgelamento, ecc…).

La nuova categorizzazione, però, è stata ritenuta molto generica e pericolosa, poiché si presta a interpretazioni non sempre univoche.

Per questo, di recente, con l’emanazione della L. 27/2012, si è deciso di specificare all’art. 62 che: “Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne […];

d) tutti i tipi di latte.”

Come intuibile, quindi, si tratta di prodotti alimentari il cui stato di conservazione incide pesantemente sulla possibilità di poter essere restituiti e sulla salute dello stesso consumatore.

In conclusione, dunque, tornando al tema del recesso, è possibile affermare che per beni deperibili, deteriorabili e per le specifiche categorie sopra esposte, la legge esclude per certo il diritto di ripensamento ex art. 52 Cod. Cons. 

5. Fatturazione e tassazione per la vendita di generi alimentari

Sotto il profilo fiscale, la disciplina di vendita dei generi alimentari non è diversa rispetto all’attività di commercio di altri prodotti materiali.

Occorre però che il Merchant tenga a mente:

1.       che per le cessioni di beni effettuate per corrispondenza, a domicilio o informa ambulante, non è obbligatorio emettere fattura se non espressamente richiesto dal cliente.

2.       che qualora venga emessa fattura:
– il limite temporale di emissione deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione (art. 22, DPR 633/1972 – art. 2 DPR 696/1996 – risoluzione n. 274/E del 05/11/2009);
– essa deve contenere obbligatoriamente:
1. numero di partita IVA del soggetto cessionario o numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro europeo di stabilimento;
2. se il soggetto non agisce come cessionario o committente domiciliato o non sia professionista, l’indicazione del codice fiscale;
3. l’indicazione della residenza o domicilio del cessionario. 

6. La vendita online di prodotti alcolici

La compravendita online di prodotti alcolici differisce, per alcuni aspetti, da quella che si perfeziona attraverso i canali di vendita fisici. La conoscenza delle regole applicabili a ciascun contesto, pertanto, diventa fondamentale per gli operatori di settore e consente a questi di scegliere le modalità migliori per intraprendere un’attività di business online.

Vino, birra e bevande spiritose presentano peculiarità che li differenziano da altri alimenti, e sono regolamentati da norme cogenti che prevedono, anche negli aspetti commerciali, prescrizioni ad hoc.[6]

La legislazione comunitaria, ad esempio, si concentra molto sugli aspetti di stoccaggio e trasporto, prescrivendo che la spedizione di prodotti vitivinicoli all’interno della Comunità europea sia accompagnata undocumento (di accompagnamento, appuntocompilato da una persona fisica o giuridica che sei assuma la responsabilità del contenuto e dell’operazione.

Il documento di accompagnamento può essere riferibile ad un solo trasporto e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

·        speditore,

·        numero di riferimento,

·        destinatario,

·        autorità competenti del luogo di spedizione o di partenza,

·        trasportatore, con informazioni sul mezzo di trasporto con il numero di immatricolazione,

·        data (o anche ora) di inizio del trasporto,

·        luogo di consegna,

·        designazione del prodotto con descrizione dei colli,

·        alcuni parametri analitici, se il prodotto è sfuso,

·        quantità,

·        indicazioni supplementari previste dal singolo Stato membro,

·        attestato di DOP o IGP.

Nel caso dell’esportazione verso Paesi terzi, diversamente, il documento di accompagnamento deve essere presentato in originale e in copia all’ufficio doganale competente dello Stato membro a sostegno della dichiarazione di esportazione.

5. Fatturazione e tassazione per la vendita di alcolici

La vendita di vino attraverso internet non ha esenzioni o agevolazioni dal regime ordinario delle accise. Pertanto, la spedizione di prodotti vitivinicoli a Paesi comunitari non può che seguire le regole dettate dal Testo Unico sulle Accise.

Per “accisa” si intende l’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, denominata anche imposta di fabbricazione o di consumo.

Si tratta di un tributo indiretto, che colpisce singole produzioni e singoli consumi, pagata prima facie produttore e poi girata, come sovraimposta, al consumatore.

Secondo l’art. 27 del D.lgs. 504/95: “1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l’alcole etilico, ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale”.

Tipicamente l’accisa si distingue da altri tributi (come l’IVA) perché:

1.       è applicata solo a specifiche categorie di prodotti;

2.       è applicata sulla quantità di prodotto, invece che sul prezzo del bene;

3.       rappresenta un’alta percentuale del prezzo e si aggiunge al costo di produzione, condizionando così fortemente l’ammontare dell’importo finale pagato dal consumatore.

Le accise si sommano a tutte le altre imposte (come l’IVA o dazi doganali o tasse di importazione) applicabili ai prodotti di consumo.

Sotto il profilo del trasporto e spedizione, infine, si precisa che dal 1 gennaio 2011 è divenuta obbligatoria la procedura di monitoraggio elettronico delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa, mediante la sostituzione del documento di accompagnamento cartaceo (DAA – Documento Accompagnamento Accise) con un documento elettronico (e-AD).

7. Le questioni aperte in tema di e-commerce di alcolici: il recesso, la buona conservazione del vino e la sua deteriorabilità

E’ aperta ancora oggi, nonostante le numerose riforme in tema di diritto dei consumatori, la questione inerente l’esercizio del diritto di recesso in caso di acquisto di prodotti vitivinicoli.

Tra le maggiori criticità sollevate dai merchant vi è il problema della “buona conservazione” delle bottiglie dopo la consegna avvenuta al consumatore e nel corso dei 14 giorni successivi.

A detta degli esperti del settore, infatti, un’errata conservazione del vino potrebbe generare una “deteriorabilità” effettiva dell’alimento e l’impossibilità di garantire – in caso di reso – l’integrità della sostanza vinosa.

Tra i principali problemi possibili:

1. L’alterazione del tappo

E’ noto agli esperti di settore che, uno dei maggiori pericoli per il vino e per le sue qualità, sia la possibilità dell’ossidazione a seguito di contatto prolungato con l’ossigeno.

Tra le cause che provocano l’alterazione vi è il restringimento del tappo di sughero (fatto di materiale poroso) a causa di scarsa umidità ambientale. La contrazione del materiale crea dei canali di aria che, penetrando all’interno della bottiglia, provocano una reazione chimica al vino in essa contenuto.

2. La temperatura

Altro fattore importante per una garanzia di corretta conservazione del vino è il mantenimento di una giusta temperatura nell’ambiente di deposito delle bottiglie.

La temperatura può favorire dilatazioni (se troppo alta) o restringimenti (se eccessivamente rigida) del vino contenuto nella bottiglia, può influire sul processo di ossidazione della sostanza vinosa accelerandolo e può favorire, a certe condizioni, l’ingresso di aria dall’esterno: con il raffreddamento, infatti, la contrazione del fluido vinoso crea una depressione che provoca l’effetto di “aspirazione” dell’aria, favorendo l’introduzione di ossigeno nella bottiglia, attraverso il collo e il tappo di sughero.

Sul versante opposto, temperature superiori ai 25° C sono idonee a compromettere le caratteristiche del vino e le sue componenti volatili che possono irrimediabilmente deteriorarsi, generando muffe (soprattutto in etichette e tappi) laddove alla temperatura “calda” si aggiunga umidità eccessiva.

3. La luce

La conservazione del vino può altresì essere compromessa dalla luce diretta del sole o di altra fonte luminosa, soprattutto se trattasi di vini bianchi e di spumanti conservati in bottiglie dal vetro incolore o molto chiare.

4. La conservazione nel trasporto e nel magazzinaggio

In genere, l’adeguata manutenzione delle bottiglie di vino prima della consegna viene garantita dal venditore, che dispone di locali predisposti all’uopo nel rispetto dei parametri di corretta conservazione del prodotto.

E’ evidente che il pericolo che si verifichino alterazioni della sostanza in caso di gestione non accurata della conservazione della bevanda alcolica desti numerosi interrogativi e spinga le case produttrici che vendono online a concedere di malgrado il recesso al consumatore.

La discontinuità nella gestione del vino, dalla iniziale consegna fino al rientro della merce in magazzino nel caso di restituzione, mette il merchant nella condizione di non sapere quali accadimenti sono avvenuti nel frattempo.

Se, infatti, è sempre possibile controllare l’apparenza della confezione e la sua integrità, risulta invece complesso appurare la corretta conservazione del prodotto e l’assenza di manomissioni delle bottiglie (ad esempio) da parte del consumatore.

Questo comporta che, per sicurezza, e non potendo “ricondizionare” il bene, grandi quantità di bevande alcoliche siano eliminate senza essere mai state aperte, traducendosi in una perdita per l’azienda.

In assenza di una legislazione attuale che risolva il problema, e si occupi compiutamente di studiare una soluzione per l’inadeguatezza del recesso in tema di bevande alcoliche, la soluzione è affidata alla prudenza del singolo caso specifico e al buon senso degli operatori.

Rif. art. 71, co. 1, D.lgs. 59/2010.

Considerando n. 27 del Regolamento UE 1169/2011/UE. L’art. 2, dando un elenco di definizioni, indica il significato di:

  • “informazioni sugli alimenti” (lett. a) come: “le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale”;
  • tecnica di comunicazione a distanza” (lett. u) come: “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti”.

L’art. 4 individua poi i tre fondamentali principi che devono regolare le informative sui prodotti: informazioni su identità e composizione, attributi, informazioni sulla salute per i consumatori e sulle caratteristiche nutrizionali. In merito, il Ministero della salute ha individuato un “decalogo” che i produttori sono chiamati a seguire. E’ reperibile all’indirizzo web:http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_215_allegato.pdf.

Resta esclusa dalla disciplina delle vendite a distanza, e da parte delle norme del Regolamento Europeo, la fornitura di agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, per i quali si applica la disciplina delle vendite “fuori dai locali commerciali”.

Focus: consumatori responsabili Il Ministero della salute ha predisposto una brochure informativa che riassume i dettami del nuovo Regolamento, scaricabile all’indirizzo: http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_opuscoliposter_215_allegato.pdf    

E’ importante ricordare che, in tema di qualità del prodotto alimentare si è pronunciata la Corte di giustizia CE, Sez. IV, 10/09/2009, Sentenza C-446/07, la quale ha statuito che: “Ai fini della valutazione dell’idoneità ad indurre in errore di un’indicazione che compare su un’etichetta, il giudice nazionale deve basarsi essenzialmente sull’aspettativa presunta, in riferimento a detta indicazione, di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto circa l’origine, la provenienza e la qualità del prodotto alimentare, essendo essenziale che il consumatore non sia indotto in errore e portato a considerare, erroneamente, che il prodotto abbia un’origine, una provenienza o una qualità diverse da quelle che ha realmente (v. in tal senso sentenze 6/07/1995, causa C-470/93, Mars; nonché 13/01/2000, causa C-220/98, Estée Lauder).

Il Considerando n. 37 della Direttiva n. 2011/83/UE, afferma in tema di recesso che: “poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, dovrebbe godere di un diritto di recesso. Per lo stesso motivo, al consumatore dovrebbe essere consentito di testare e ispezionare i beni che ha acquistato nella misura necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni”.

Tra esse, ad esempio, si cita il Regolamento CE 436/2009 che precisa quali documenti accompagnano i prodotti vitivinicoli trasportati: 1) all’interno di uno Stato membro, o 2) esportati verso Paesi terzi, o ancora 3) scambiati tra Paesi membri.

Regolamento CE 436/ 2009 Allegato VI. Esistono poi delle deroghe: non è richiesto alcun documento o sono previste semplificazioni, ad esempio, nel caso di trasporto di prodotti confezionati in contenitori di volume nominale inferiore o uguale a 5 litri, se la quantità totale non supera i 100 litri, oppure se i vini o i succhi d’uva in recipienti dal volume inferiore a 60 litri sono destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari, oppure sono oggetto di traslochi privati non commercializzati oppure vengono caricati a bordo di navi, aerei e treni per il consumo in viaggio. Altre eccezioni sono il trasporto per uso familiare di quantitativi di vino inferiori a 30 litri, o quello destinato alla sperimentazione, come pure la movimentazione di campioni commerciali o destinati a un servizio o a laboratori ufficiali di analisi

In Italia, ad esempio, su entrambi i fogli viene apposta dal medesimo ufficio la dicitura “ESPORTATO”, con un timbro di conferma. Il documento di accompagnamento, con la dicitura e il timbro, viene poi riconsegnato, sia in originale sia in copia, all’esportatore.

Per maggiori approfondimenti, scarica la guida di Unioncamere:http://images.es.camcom.it/f/UEistruzioniperluso/76/767_ESUCCP_1122011.pdf