E’ stato emanato il decreto ministeriale 20 maggio 2022 n. 229771 per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione, e  i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011.

Il  decreto contiene disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 e successive modifiche, di seguito Regolamento, e dei regolamenti delegati che lo integrano e regolamenti esecutivi in materia di produzione biologica ed etichettatura di prodotti bio, con specifico riferimento agli operatori ed ai gruppi di operatori.

Riportiamo di seguito un quadro delle principali misure adottate a livello nazionale, con riferimento al Decreto MIPAAF a firma del Sottosegretario Battistoni di cui al testo integrale del documento .

Sintesi del decreto:

a) Conversione: l’inizio del periodo di conversione coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica, le eventuali proroghe o riduzioni dei tempi di conversione sono concesse dalla Regione territorialmente competente, anche nel caso di un trattamento nel quadro di un’azione obbligatoria di lotta contro organismi nocivi o erbe infestanti nel quadro di esperimenti scientifici.

b) Produzione vegetale: il mantenimento e il potenziamento della fertilità del suolo e la tutela della salute delle piante sono ottenute attraverso la rotazione. Colture seminative, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo possono tornare sullo stesso appezzamento dopo almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi. Sono previste però le seguenti deroghe:

  • Un cereale autunno-vernino può succedere a sé stesso o ad un altro cereale autunno-vernino per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, almeno uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi;
  • il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
  • gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
  • le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio

La coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

Tutto quanto previsto sopra non si applica alle coltivazioni legnose da frutto.

Vengono poi date ulteriori indicazioni in merito a: registrazioni da produrre per poter utilizzare i prodotti per la protezione dei vegetali, elenco dei fertilizzanti ammessi, possibilità di utilizzare prodotti provenienti da allevamenti industriali purché rispettino determinate condizioni, necessità di includere nel conto dell’apporto di rame altre fonti, diverse dai prodotti fitosanitari, ed utilizzo di prodotti corroboranti potenziatori delle difese delle piante (nell’allegato 2 viene riportato l’elenco delle tipologie).

c) Produzione animale: all’articolo 5 si danno indicazioni in merito a diversi aspetti, tra cui ad esempio la scelta delle razze per le api che è da orientare prioritariamente verso quelle autoctone. Si specifica poi l’accezione dell’espressione “estensione significativa dell’azienda” con la quale si intende un ampliamento dell’azienda tale da consentire un incremento del capitale animale adulto in produzione almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie, e che non include gli accordi scritti di cooperazione tra aziende. Si stabiliscono inoltre in questo articolo:  i criteri di definizione dei ceppi a lento accrescimento, l’elenco dei tipi genetici a lento accrescimento (riportato nell’Allegato 4 di questo decreto)  al solo fine di definire l’età minima di macellazione, la definizione di “terra comune“, il rilascio dei documenti giustificativi in base a quanto previsto nell’allegato II parte I e II vari punti del Reg. 2018/848, l’obbligatorietà di svolgere pratiche particolari e mutilazioni solamente a seguito del parere vincolante di un medico veterinario dell’Autorità sanitaria competente per territorio. Si definiscono inoltre le condizioni climatiche avverse che potrebbero mettere a rischio la sopravvivenza delle api, le tempistiche di vuoto sanitario per i parchetti dei volatili che non possono scendere sotto i 40 giorni tra un gruppo e l’altro, e la possibilità di somministrare vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli per i ruminanti, se supportata da dichiarazione del veterinario aziendale.

d) Produzione di alghe e animali da acquacoltura: in questo punto il decreto chiarisce questioni in merito alla separazione tra le unità di produzione biologica e non biologica, e rimanda all’allegato 6 per tutte le indicazioni che è necessario inserire nel “piano di gestione sostenibile”. Si stabilisce inoltre l’obbligatorietà di fermare gli impianti di allevamento, o di parti di essi in caso di cicli sovrapposti, al termine di ogni ciclo produttivo, ad esclusione della molluschicoltura, per almeno 7 giorni.

e) Produzione di alimenti trasformati: si stabilisce che per “prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola”, si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti, e viene  è autorizzato l’uso del nitrito di sodio (E250) e del nitrato di potassio (E252) per la trasformazione dei prodotti a base di carne qualora sia dimostrato, in modo adeguato, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

f) Produzione del vino: nell’allegato 5 al presente decreto si riporta la procedura a cui l’operatore deve rifarsi per verificare la disponibilità dei prodotti e delle sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli.

g) Gestione delle deroghe: gli organismi di controllo tengono registrazioni delle deroghe di cui ogni operatore o gruppo di operatori usufruisce comunicandole all’Autorità competente su richiesta.

In particolare vengono dettagliate le modalità di gestione delle deroghe concesse per i seguenti motivi:

  • ai sensi dell’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3. e 1.3.4.4;
  • per riconoscimento retroattivo di un periodo precedente la notifica;
  • introduzione di animali non biologici;
  • uso di mangimi proteici non biologici;
  • stabulazione in piccole aziende;
  • uso di cera non biologica;

h) Adozione di norme eccezionali di produzione: una situazione si configura quale circostanza calamitosa a seguito della decisione formale adottata dagli enti e dalle amministrazioni competenti nel rispetto dell’ordinamento nazionale in materia di eventi emergenziali.  L’autorità competente responsabile della concessione delle deroghe è la Regione territorialmente competente, che entro 30 giorni informa la Commissione sulle concessioni e sul rilascio delle stesse.

i) Etichettatura: tale articolo riporta la necessità di inserire in etichetta il numero di codice dell’OdC che è composto dalla sigla ‘IT’, seguita dal termine ‘BIO’, e da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per adempiere poi alle disposizioni dell’ D.Lgs 20 del 2018 e garantire la tracciabilità delle produzioni in tutte le fasi, gli Organismi di controllo attribuiscono a loro volta  un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati. Per quel che riguarda il logo biologico dell’UE se è riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.

j) Adempimenti degli operatori ai fini del controllo: l’operatore o gruppo di operatori che ha notificato attività con metodo biologico è tenuto ad assoggettarsi ad un unico Organismo di controllo, e si attiene a quanto previsto nel Regolamento 2018/848. Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui all’articolo 34, paragrafo 1 del Regolamento 2018/848. Affinché i prodotti possano essere considerati venduti “direttamente”, al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore e del consumatore finale. È ammessa la presenza di un magazzino in connessione al punto vendita, purché a servizio esclusivo per quello specifico punto vendita. Si introduce inoltre l’obbligo per le piattaforme on-line di essere assoggettate al sistema di controllo. L’articolo 12 si conclude poi dettagliando gli obblighi previsti per produttore o gruppo di operatori di risone biologico.

k) Trasmissione di informazioni: Gli Organismi di Controllo trasferiscono le informazioni previste nell’articolo 40, paragrafo 10, lettera a) e  b) del Regolamento 2018/848 secondo le modalità stabilite dall’art. 6, del Decreto direttoriale n. 271 del 12 marzo 2015.