L’Agenzia ha ufficializzato con uno specifico provvedimento (n.17731/2017) la proroga del termine di invio dei dati sanitari al Sistema Tessera dal 31/1 al 9 febbraio 2017.

Infatti, a seguito delle segnalazioni da più sedi territoriali pervenute relativamente alle difficoltà riscontrate dalle categorie individuate dal 2016 come primo anno di invio dei dati delle fatture e degli scontrini parlanti al sistema “Tessera Sanitaria” e alla necessità di richiedere per tempo le credenziali al sistema TS per effettuare l’invio, CNA si è fatta portavoce della richiesta di proroga dell’invio dei dati anche per consentire l’assolvimento dell’invio del maggior numero di informazioni affinché possano essere acquisite ai fini della compilazione del 730 precompilato.

Analogamente slitta al 9 marzo 2017 il termine entro il quale i contribuenti potranno esercitare la propria opposizione all’utilizzo di tali dati 2016 per l’elaborazione del 730 precompilato, quindi senza alcuna alterazione al sistema di tutela della  privacy.

Conseguentemente la proroga di 9 giorni, precisa l’Agenzia, non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2017.

La proroga riguarda l’invio di tutti i dati 2016 e per tutti i soggetti tenuti, compresi quelli che erano già obbligati lo scorso anno.

Con riferimento al 2016,  i soggetti che sono tenuti all’invio dei dati come primo anno sono i seguenti soggetti:

  1. strutture sanitarie per l’erogazione dei servizi sanitari (ASL, Regione o Comune), autorizzate ma non accreditate, ai sensi dell’art. 8-ter del DLgs. 502/1992;
  2. strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’art. 70, comma 2 del DLgs. 193/2006;
  3. parafarmacie: esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del D. Lgs 114/98, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5 del DL 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
  4. gli iscritti agli albi professionali di: medici veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche ed ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica;
  5. gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del D. Lgs 46/1997.

A seguito di una puntale segnalazione dei problemi all’Agenzia delle entrate, ci è stato sottolineato che con riferimento al primo anno di applicazione dell’obbligo di invio dei dati si rende applicabile la specifica causa di non punibilità prevista dall’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs.  21  novembre  2014,  n.  175 . Secondo l’articolo da ultimo citato, infatti, “nel  primo  anno  previsto  per  la trasmissione all’Agenzia delle  entrate  dei  dati  e  delle  certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni … nei  casi  di  lieve  tardività  o   di   errata trasmissione  dei  dati  stessi,  se  l’errore  non  determina  un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”

SI ritiene che nel concetto di errata trasmissione dei dati rientri anche un eventuale invio con dati incompleti, in quanto sicuramente non determina “un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

CI è stato anche segnalato che c’è l’intenzione di pubblicare una specifica “Faq” per sottolineare l’applicabilità della norma indicata nelle righe che precedono.