Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto 15 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2016, che contiene la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”.

Il provvedimento da attuazione al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed, in particolare, l’art. 16, comma 2, che demandava ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definire i criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria.

I nuovi criteri si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla CIGO per le seguenti causali:

a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato.

L’Art. 4. disciplina le ipotesi di Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, e perizia di variante o suppletiva al progetto, mentre l’Art. 6. gli Eventi meteo, rilevanti in particolare in edilizia.