È stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il regime sperimentale italiano sull’indicazione in etichetta della provenienza della materia prima per pasta, riso, pomodoro, carni suine trasformate, latte e prodotti lattiero-caseari. Il Ministri dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e della Salute Orazio Schillaci, hanno firmato il decreto interministeriale .”

DECRETO PROROGA ORIGINE ALIMENTI

Precedentemente la proroga al 31/12/2022 era stata ottenuta con un decreto pubblicato a febbraio 2022, di cui riportiamo qui sotto gli estremi.

  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2021

Proroga della etichettatura di origine obbligatoria. (22A00804) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2022)

 Indicazione dell’origine in etichetta. Prorogati i decreti nazionali al 31 Dicembre 2022

Nuova proroga relativa all’indicazione dell’origine degli alimenti in etichetta per riso, grano duro per la pasta di semola di grano duro, pasta, pomodoro, sughi, latte (compresi i prodotti lattiero-caseari) e carni.
I Decreti interessati sono:

  •  due decreti ministeriali 26 luglio 2017 per riso e pasta;
  •  decreto ministeriale 16 novembre 2017 per il pomodoro;
  •  decreto ministeriale 6 agosto 2020 per le carni suine;
  •  decreto ministeriale 9 dicembre 2016 per latte e prodotti caseari.

Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.

Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;

b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.

 

ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA

Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. I provvedimenti prevedono una fase per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento completo delle etichette e confezioni già prodotte.

IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169

Il decreto decadrà in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

L’entrata in vigore è previsto dopo 180 dalla pubblicazione in gazzetta e quindi al 25 agosto 2018.

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:
a) derivati del pomodoro di cui all’art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016; *
b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000 – Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro), ottenuti mescolando uno o piu’ dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale e’ costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).

Incongruenze

All’Art. 5 “Sanzioni applicabili”, si fa espresso riferimento al dlgs 109/92 che è stato abrograto dal decreto legislativo 231/2017,
1. Per le violazioni degli obblighi di cui all’art. 2 commi 1 e 2
si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 109.

Ci sono due possibili soluzioni al problema :

1) siccome la violazione/omissione della informazione costituisce una pratica commerciale potenzialmente capace di distorcere il comportamento dei consumatori si applicherà l’art. 7 del regolamento 1169/2011, e, di conseguenza, la relativa sanzione posta all’art.3 del dlgs 231/2017..L’autorità competente dovrà però dimostrare il passaggio violazione > possibilità di inganno del consumatore > sanzione.

2) siccome i decreti in questione di fatto costituiscono anticipazione del 26.5 e la disciplina sanzionatoria del 231/17 fa riferimento a tutto l’art. 26 si applica la relativa sanzione, ma dato che il regolamento NON autorizza anticipazioni nazionali, quindi nei limiti in cui la norma UE non sia attualmente efficace la sanzione non dovrebbe operare.

 

*Art. 24

della legge n. 154 del 28 luglio 2016

Definizione dei prodotti

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da
pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del
frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varieta’, forma e
dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati
in idonei contenitori, e si classificano in:
a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a
pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di
stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in
funzione della presentazione, si distinguono in:
1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute
con pomodori non pelati interi;
2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con
pomodori pelati interi di varieta’ allungate il cui rapporto fra
altezza e diametro maggiore del frutto e’ superiore a 1,5 con una
tolleranza del 10 per cento;
3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con
pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale
sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro,
privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia
riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti.
Il modo di presentazione e’ legato alle consuetudini commerciali e la
relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una
chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le
altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro,
filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;
b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione,
raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro
suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto
concentrato sono stabilite dal decreto di cui all’articolo 25, comma
1. E’ ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro
mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di
raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di
entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne
la presentazione o l’uso;
c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal
decreto del Ministro delle attivita’ produttive 23 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005;
d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione
dell’acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di
umidita’ residua che ne consentano la stabilita’ anche in contenitori
non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:
1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto
da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi,
essiccati mediante eliminazione dell’acqua di costituzione con mezzi
fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per
cento;
2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di
pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell’acqua di costituzione
con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al
96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;
e) pomodori semi-dry o semi-secchi: prodotti ottenuti per
eliminazione parziale dell’acqua di costituzione con uso esclusivo di
tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.