Pubblicato Il parere del Consiglio di Stato sull’aggiornamento delle Linee guida ANAC n. 4 per gli appalti sotto soglia

Per il Consiglio di Stato è giusto semplificare le procedure di assegnazione dei piccoli appalti, per non complicare inutilmente la vita delle imprese e delle stazioni appaltanti, ma facendo attenzione a garantire la rotazione degli incarichi e la partecipazione delle piccole e piccolissime imprese.

 

Queste in sostanza sono le premesse che stanno alla base del parere rilasciato dal Consiglio Di Stato (n.361 del 12 febbraio 2018) sull’aggiornamento delle Linee guida messe a punto dall’Autorità Anticorruzione per guidare le stazioni appaltanti nel delicatissimo mercato degli appalti sotto soglia comunitaria. Un settore in cui si concentra la maggior parte degli appalti aggiudicati ogni anno in Italia.

Non a caso buona parte del parere rilasciato dai giudici del Consiglio di Stato si sia concentrato sulle procedure che le stazioni appaltanti devono seguire per garantire la rotazione degli incarichi. Il Consiglio di Stato condivide le indicazioni dell’ANAC sui punti necessari per scongiurare il rischio che i piccoli appalti vengano affidati – senza gara – sempre alle stesse imprese, creando così quelle rendite di posizione in capo al contraente uscente, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.

Il parere del C.d. S. ribadisce che «il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente rivesta carattere eccezionale e debba essere  adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento». Il Consiglio di Stato in qualche modo chiede di rimarcare ulteriormente questo principio stabilendo che la “rotazione”  comporta di norma il divieto di invito non solo del contraente uscente, ma anche dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Il principio è derogabile, chiarisce Palazzo Spada, ma con motivazioni stringenti, seppure meno rigorose per chi ha semplicemente partecipato alle precedenti procedure senza essere uscito vincitore. Allo stesso modo Palazzo Spada chiarisce che il mancato invito deve far riferimento a procedure di affidamento rientranti nello stesso settore merceologico o per le stesse categorie di opere. Inoltre, l’esclusione deve valere solo per un giro, con il ripristino, in capo ai soggetti non reinvitati,  della posizione paritaria con gli altri operatori alla prima gara successiva a quella saltata.

Il parere del C. d. S. promuove anche i controlli semplificati per i micro appalti. La scelta è quella di semplificare  le operazioni di verifica dei requisiti delle imprese, puntando sulle autodichiarazioni per gli incarichi sotto i 20mila euro.

In questo caso- però – vanno tenute conto  tre indicazioni puntualmente riportate nel parere. La prima è che l’autodichiarazione dei requisiti posseduti dalle imprese deve essere effettuata tramite DGUE (Documento Unico di Gara Europea). La seconda riguarda il fatto che deve toccare al RUP il grave compito» di valutare se effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune, come scritto nella bozza di linee guida ANAC. Di qui il suggerimento di chiedere alle stazioni appaltanti di dotarsi di un regolamento ad hoc in cui prevedere lo svolgimento di controlli a campione sui micro-affidamenti.

Rispetto al le modalità per risolvere il contratto nel caso in cui i controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese evidenziassero delle falle, per il Consiglio di Stato questa conseguenza deve essere sempre oggetto di una apposita e specifica previsione contrattuale, inserita a cura della stazione appaltante. Inoltre, al posto dell’incameramento della cauzione il Consiglio di Stato suggerisce anche di prevedere l’applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Nel parere rilasciato da Palazzo Spada non mancano poi altre indicazioni sulla gestione dei contratti sotto soglia. In particolare i passaggi di maggior rilievo riguardano la richiesta di dare maggiori indicazioni alle stazioni appaltanti sulla gestione di eventuali conflitti di interesse dei funzionari coinvolti nell’assegnazione degli appalti e sulla gestione del cosiddetto  “taglio delle ali” nel caso di esclusione automatica delle offerte anomale, adeguandosi alle indicazioni date dall’Adunanza Plenaria sulla valutazione delle «offerte di identico ammontare».

Rispetto al «confronto competitivo»,  per non lasciare al semplice sorteggio il compito di scremare le imprese da invitare alle procedure, il Consiglio di Stato chiede solo una formulazione più chiara delle linee guida sul punto specifico, condividendo l’obiettivo dell’Autorità di affiancare al sorteggio un meccanismo di «valutazione della professionalità degli operatori economici sulla base di criteri predefiniti dalla stazione appaltante».