Grande vittoria per la CNA che ha visto riconosciuta la qualifica per 5.000 restauratori.  “Ci sono voluti tanti anni, tante lotte a volte aspre, tanti ricorsi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta – esulta il portavoce nazionale CNA dei restauratori, Giacomo Casaril-. Siamo emozionati e contenti perché con il riconoscimento dei requisiti professionali  ora si può operare senza essere considerati di “serie B”. Siamo restauratori preposti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico del nostro Paese prima di tutto, ma anche di quello presente in ogni parte del mondo. La nostra competenza e la nostra conoscenza sono al servizio dell’arte”.

Ci sono voluti ben 24 anni per arrivare a questo traguardo, ma alla fine i restauratori – cosiddetti della fase transitoria – sono stati abilitati all’esercizio della professione. 

Un iter travagliato, iniziato nel 1994 quando l’allora ministro dei Beni culturali, Alberto Ronchey, avviò un primo tentativo, andato poi fallito, di costituire un albo dei restauratori.

Alla metà degli anni Novanta la normativa sugli appalti pubblici, in linea con le direttive comunitarie, ha incluso anche gli interventi di restauro e di conseguenza ha richiesto un’individuazione di quali fossero gli operatori attraverso un processo di qualificazione affidato alle SOA.

L’esigenza di garantire il corretto funzionamento delle procedure di qualificazione delle imprese di restauro che operavano nel settore degli appalti pubblici, con una verifica delle capacità sulla base di requisiti valutabili in modo oggettivo, veniva attuata dal MiBAC. Venivano così definite le categorie di “restauratore di beni culturali” e di “collaboratore restauratore di beni culturali”, con indicazione dei requisiti necessari per il conseguimento di dette qualifiche.

Ma bisogna attendere fino al luglio del 2009, quando finalmente il MiBAC attua una procedura per l’acquisizione in via transitoria della qualifica di restauratore di beni culturali. 

Il riconoscimento del valore legale del titolo di studio e la definizione dell’iter formativo sanciti dai decreti emanati di concerto dai due ministeri (MiUR e MiBACT) vengono a definire un quadro organizzativo didattico inderogabile che indica i criteri e i requisiti necessari (durata, programmi, reclutamento dei docenti, selezione degli allievi, attrezzature di laboratorio e materiali didattici ecc.), affidando a una commissione emanata di concerto tra gli stessi ministeri un controllo dell‘idoneità delle strutture che si candidano all’insegnamento.

Dopo aver disciplinato la formazione dei futuri restauratori si è poi cercato di dare ordine alla situazione pregressa esistente sul mercato del lavoro che prevedeva, sulla base di nuovi requisiti, una nuova procedura di selezione pubblica. 

Nel 2015 all’interno del MiBACT viene nominata la commissione per l’esame dei titoli e dei documenti, ma dopo oltre un anno nulla si muove e nel frattempo il MiBACT pubblica un elenco parziale di restauratori, senza aver portato a completamento il lavoro di esamina dei titoli.

A questo segue un ricorso al TAR del Lazio, presentatoanche della CNA,  per il ritiro dalla pubblicazione di suddetto elenco.

Bisogna attendere fino  a maggio 2018 perché una nuova commissione porti a termine l’analisi della documentazione presentata dai 5.000 restauratori che richiedevano da tempo che venisse riconosciuta la loro qualifica. 

Due i tipi di abilitazione riconosciuti dalla commissione. Vediamoli.

Abilitati ex art. 182   – restauratori della fase transitoria

In riferimento al bando pubblico per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali del 22 giugno 2015, si comunica l’esito della procedura con la pubblicazione del Decreto della Direzione Generale Educazione e Ricerca n. 183 del 21 dicembre 2018. In allegato al predetto decreto, si pubblica l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti ex art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ai quali è attribuita la qualifica di Restauratore di beni culturali, con l’indicazione dei settori professionali di competenza. Si precisa che è stata rivalutata anche la posizione dei candidati che, pur non avendo inviato memorie a seguito di preavviso di rigetto, sono risultati in situazioni analoghe a quanti in sede di esame delle osservazioni/controdeduzioni sono stati oggetto di decisioni di maggior favore, al fine di assicurare parità di trattamento.

Decreto n. 183 del 21.12.2018

ELENCO EX ART. 182 DLGS 42/2004 

TABELLA CORRISPONDENZE SETTORI

Si ricorda che coloro i quali hanno già ottenuto la qualifica di collaboratore restauratore/tecnico del restauro partecipando al Bando pubblico per l’acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali – tecnico del restauro dell’11 settembre 2014, potranno sostenere la prova di idoneità per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali prevista dall’articolo 182 del Codice in via transitoria. Ovviamente ciò in seguito e in subordine alla sottoscrizione della intesa interministeriale MIUR-MiBAC e alla consequenziale pubblicazione del bando. Per richieste di informazioni o segnalazioni scrivere esclusivamente all’indirizzo: restauratoriottobre@beniculturali.it