Come è noto, l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso a decorrere dal prossimo 1° luglio 2017, l’ambito di applicazione del il meccanismo della scissione dei pagamenti Iva (split payment). 

In particolare da tale data lo split payment, oltre a rendersi applicabile nei confronti delle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione nella più ampia definizione, si rende applicabile anche alle fatture emesse nei confronti dei seguenti soggetti:

  1. società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  2. società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
  3. società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b);
  4. società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

A suo tempo la CNA oltre a rappresentare le importanti ripercussioni sull’equilibrio finanziario delle imprese derivanti dall’applicazione dello strumento, aveva sottolineato anche le difficoltà che avrebbero avuto le imprese ad individuare con esattezza i soggetti con riferimento ai quali si rendeva applicabile lo split payment.  A tale scopo sulla base del Decreto 27 giugno 2017, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, gli elenchi dei soggetti per cui si rende applicabile lo “split payment” dal 1° luglio 2017 sono stati pubblicati nella giornata di oggi nel sito del Dipartimento delle politiche fiscali del MEF

Oltre a pretendere la pubblicazione di un elenco ufficiale nel quale siano elencati in modo tassativo i soggetti nei confronti dei quali si rende applicabile lo strumento di scissione dei pagamenti IVA, la  legge di conversione al DL 50/2017, come richiesto dalla CNA, ha previsto la possibilità per i cedenti o prestatori di richiedere ai cessionari o ai committenti di rilasciare  un  documento attestante la  loro  riconducibilità  a  soggetti  per  i  quali  il medesimo regime si rende applicabile. In assenza di tale attestazione le imprese possono pretendere il pagamento dell’Iva.