L’attestazione del contratto di locazione delle abitazioni a canone concordato da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per ottenere le agevolazioni fiscali, deve essere presente solamente per i contratti stipulati “ex novo” in data successiva agli “Accordi territoriali” nei quali sono recepite le previsioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 Gennaio 2017. E’ questo, in estrema sintesi, quando emerge dalla Ris. Agenzia delle entrate del 20 aprile 2018 (vedi documento allegato).

E’ utile ricordare che in base al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 Gennaio 2017, è stato stabilito che le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Per i contratti ‘non assistiti’, le parti sono, invece, tenute ad acquisire un’attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori (articolo 1, comma 8), al fine di garantire la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso. Viene indicato, altresì, che tale attestazione è necessaria per ottenere il riconoscimento delle agevolazioni fiscali connesse alla stipula di tali forme di contratto di locazione.

Considerato il forte impatto anche organizzativo della nuova misura, è apparso subito rilevante capire l’ambito temporale di applicazione del nuovo obbligo nonché se fosse necessario che l’attestazione sia allegata al contratto di locazione all’atto della registrazione.

Su questi aspetti l’Agenzia delle entrata, in primo luogo, indica che l’attestazione non deve essere allegata al contratto di locazione nella fase di registrazione.  Inoltre, sotto il profilo dell’entrata in vigore, chiarisce  che l’attestazione “non  risulta… necessaria, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.”

Pertanto l’attestazione preordinata a non perdere i benefici fiscali, sentita l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, deve essere presente solamente qualora si stipuli un contratto “ex novo” a decorrere dal giorno successivo a quello nel quale è stato sottoscritto l’Accordo territoriale che recepisce le indicazioni del Decreto del 16 gennaio 2017, mentre non serve in caso di rinnovo o di proroga tacita dei contratti stipulati in data antecedente all’accordo stesso.