Entro il termine del 12 marzo 2015, va effettuato l’aggiornamento previsto, per il riconoscimento della formazione pregressa alla data di entrata in vigore dell’Accordo che ha individuato le attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione (articolo 71, comma 8 del D. Lgs. 81/08).

L’Accordo riconosce il valore della formazione effettuata anteriormente al 12 marzo 2013  solo a condizione che sia integrata da apposito corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.

Quindi in caso di mancato aggiornamento entro il 12 marzo 2015, gli operatori delle indicate attrezzature dovranno  essere sospesi dalla mansione ed effettuare per intero il corso abilitante previsto dall’Accordo.

Il corso di aggiornamento da effettuarsi deve avere una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti dell’Accordo.

Questa formazione è specifica e non sostituisce la formazione obbligatoria per i lavoratori già prevista  nei precedenti Accordi Stato – Regioni  che attuano l’ art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L’abilitazione deve essere posseduta da  tutti gli operatori che utilizzano le attrezzature elencate (1), compresi i soggetti individuati dall’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (componenti impresa familiare, lavoratori autonomi, artigiani e piccoli commercianti).

(1)

Le attrezzature individuate dall’Accordo sono le seguenti e coinvolgono tutte le tipologie di attività che le utilizzano:

a. Piattaforme di lavoro mobili elevabili

b. Gru a torre

c. Gru mobile

d. Gru per autocarro

e. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali

semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i

cosiddetti “muletti”

f. Trattori agricoli o forestali

g. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne,

autoribaltabile a cingoli)

h. Pompe per calcestruzzo.