Per favorire la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo delle aree colpite dal sisma dello scorso 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità operative degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, nonché le misure in materia fiscale.

Tale decreto, ad integrazione di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze  1° settembre 2016 (vedi News 2 settembre 2016), proroga al 30 settembre 2017 il termine previsto per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti inizialmente fissato al 20 dicembre 2016 e definisce i termini di sospensione in materia di adempimenti e versamenti contributivi.

I versamenti tributari non eseguiti nel periodo di sospensione avverranno secondo quanto sarà stabilito da un apposito decreto del MEF, al contrario, gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sopra citata sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.

E’ confermato che la sospensione riguarda anche i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. I versamenti dei contributi ovvero gli adempimenti relativi al periodo di sospensione dovranno essere eseguiti entro il 30 ottobre 2017.

In entrambi i casi, i versamenti relativi al periodo di sospensione possono essere eseguiti anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo.

È disposto inoltre che i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente,  sono esenti da IRPEF, IRES, IMU, TASI.  E’ prevista in fine anche la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze domestiche.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla lettura della Circolare 20 ottobre 2016, n. 7, allegata alla presente.