La norma di cui all’art. 40 del c.d. “DL Aiuti ter” proroga al 31 dicembre 2022 l’efficacia delle disposizioni dell’articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137 del 2020, le quali prevedono che la posa in opera temporanea – su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico – di strutture amovibili (dehors, tavolini, ombrelloni, elementi di arredo urbano, ecc.), purché funzionali all’attività di somministrazione di bevande o alimenti, non sia subordinata alle autorizzazioni culturali e paesaggistiche e non si applichi il limite temporale non superiore a centottanta giorni previsto per la rimozione di opere stagionali e destinate a obiettive esigenze, contingenti e temporanee.

Detto altrimenti, la norma in questione, in chiave di semplificazione amministrativa, fino a fine anno 2022 conferma l’impianto derogatorio in essere quanto ad adempimenti e procedure amministrative richiesti per l’istallazione di dehors.

la nostra organizzazione continuerà a chiedere una volta in più, in sede di conversione in legge del “DL aiuti ter”, l’esenzione dal pagamento di TOSAP e COSAP almeno fino ad analoga data, trovando – assieme al Governo – il modo di compensare i Comuni per le minori entrate, anche in considerazione del fatto che diversi comuni italiani già applicano tale esenzione, ha dichiarato il Presidente nazionale CNA Ristorazione Giovanni Genovesio

AIUTI TER decreto aiuti ter

Art. 40. Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese 1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 -ter , comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato.

 

Nel provvedimento sono presenti diversi aiuti a sostegno delle piccole e medie imprese, volti ad affrontare la crisi energetica. Tra questi riassumiamo quelli i più rilevanti per le imprese della ristorazione:

Il credito d’imposta energia elettrica, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Il credito d’imposta gas naturale, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, a beneficio di tutte le imprese diverse da quelle gasivore.

Le garanzie gratuite da SACE e dal Fondo di Garanzia PMI per i finanziamenti concessi per il pagamento delle fatture relative ai consumi energetici di ottobre, novembre e dicembre 2022.

L’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2022 della semplificazione autorizzatoria per la posa in opera temporanea di strutture amovibili (dehors, pedane, ecc.) funzionali all’attività di somministrazione di bevande.

Il riconoscimento, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro, ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro. Tale indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Con riferimento ai lavoratori autonomi, l’indennità una tantum (600 euro) prevista dal decreto di cui all’articolo 33 del DL n. 50/2022, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Il Provvedimento dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dal nuovo Parlamento.

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